La legge prevede due precise fattispecie di ipotesi, con relative sfumature, affinché una donazione sia revocata. Ecco quali sono.
Il Codice Civile definisce la donazione come quel contratto attraverso il quale un soggetto, il donante, rinuncia volontariamente ad un proprio bene e ne trasferisce la proprietà ad un altro soggetto, il donatario. Questo contratto si distingue dalle altre forme di accordo per la sua gratuità, cioè il soggetto donante decide di fare la donazione senza aspettarsi nulla in cambio.
Si possono donare oggetti personali di valore più o meno cospicuo, così come si può decidere di donare un immobile o del denaro. Essendo disciplinata dal codice civile anche la donazione segue delle sue regole, per cui ci sono eventuali tasse da pagare se questa supera una certa soglia di valore così come bisogna stare attenti a rivendere immediatamente il bene ricevuto in donazione e così via.
Allo stesso modo, la normativa che riguarda la donazione prevede anche le ipotesi per cui il donante può cambiare idea e revocare l’atto di donazione. Nello specifico può farlo quando c’è sopravvivenza del primo figlio o per ingratitudine del donatario. È questo ultimo giuridicamente quello che presenta più particolarità ed è, quindi, quello che analizzeremo nei prossimi paragrafi.
La revoca della donazione per ingratitudine è regolata dall’articolo 801 del codice civile. In questa parte si prevede esplicitamente che il donante possa richiedere indietro il bene regalato, ma solo in determinati casi, e cioè quando il donatario:
Se queste sono tutte le ipotesi previste dalla legge e che permettono di porre fine al contratto di donazione, il donante ha comunque degli obblighi da rispettare prima di arrivare a tale conclusione.
Il termine per la revoca della donazione è fissato ad un anno, attenzione però perché questo anno decorre dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che può determinare la revoca e non dal momento della stipula del contratto. Superato comunque questa soglia temporale, la revoca va in decadenza.
Al donante spetta anche il compito di dimostrare attraverso prove oggettive l’ingratitudine del ricevente.
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