I titolari di Legge 104 sono soggetti a specifiche regole per la predisposizione dei turni di lavoro. Scopriamo in cosa si differenziano.
L’art. 33 della Legge n. 104/1992 prevede il diritto del lavoratore disabile dipendente, pubblico o privato, di beneficiare di 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionali anche in ore.
In alternativa, può richiedere:
- 2 ore al giorno di permesso retribuito, nel caso di orario lavorativo giornaliero di almeno 6 ore;
- 1 ora al giorno di permesso retribuito, nel caso di orario lavorativo giornaliero inferiore alle 6 ore.
Oltre a tale disposizione, la Legge n. 104/1992 non prevede eccezioni relative ai turni di lavoro dei dipendenti disabili. Ulteriori indicazioni, tuttavia, sono fornite dalla normativa ordinaria. Di solito, l’orario lavorativo è di 40 ore settimanali, ma i Contratti Collettivi Nazionali possono prevedere una durata differente.
Poiché non esistono disposizioni particolari per i dipendenti disabili in tema di esonero da turni di lavoro notturno, gli interessati devono richiedere il giudizio di idoneità allo svolgimento dei turni notturni, presso gli Enti destinati al controllo delle condizioni di salute dei lavoratori (ASL, Commissioni Mediche di Verifica).
In altre parole, possono pretendere la verifica della conformità tra lo stato di salute e lo svolgimento di alcune mansioni lavorative ritenute eccessivamente gravose.
I disabili con Legge 104 possono essere esonerati dal lavoro festivo e notturno? Tutta la verità
Regole particolari sono imposte per quanto riguarda gli appartenenti alle categorie protette e assunti attraverso collocamento mirato.
In questo caso, l’esonero dai turni e dal lavoro notturno può essere richiesto anche al momento dell’assunzione o dell’iscrizione alle liste di collocamento mirato, al fine di stabilire quali sono i percorsi di inserimento più idonei alle esigenze dei singoli.
Per consentire la flessibilità del lavoro, invece, il Fondo per l’occupazione stabilisce dei benefici particolari per i datori di lavoro privati e le aziende ospedaliere universitarie che decidono di stipulare contratti che garantiscono forme di flessibilità orarie e organizzative, come il part- time reversibile, il telelavoro, il lavoro a domicilio, la flessibilità in entrata o in uscita e sui turni e l’orario concentrato.
Possono beneficiare di tali vantaggi i lavoratori:
- con figli minori disabili o minori fino a 12 anni di età (o fino a 15 anni, nell’ipotesi di affidamento o adozione);
- con soggetti disabili o non autosufficienti a carico;
- affetti da grave disabilità.
Ricordiamo, infine, che la Circolare INPS 3114 de 7 agosto 2018 chiarisce che, se per contratto collettivo, si è costretti a svolgere lavoro notturno o festivo, si possono utilizzare i permessi 104, se la situazione di salute non consente ai dipendenti interessati di svolgere nel migliore dei modi le mansioni.