Tredicesima mensilità non pagata dal datore di lavoro? Cosa fare secondo la legge

I lavoratori dipendenti hanno diritto alla tredicesima. Se il datore non adempie, possono intervenire per il recupero delle somme spettanti.

La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico nel mese di dicembre, a ridosso del periodo natalizio.

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Cosa succede se il datore non paga la tredicesima? (codiciateco.it)

In alcuni casi, tuttavia, può essere accreditata in modalità rateizzata mensile. L’ammontare della prestazione non è uguale per tutti, ma varia a seconda dei mesi di lavoro effettivamente svolti. Matura, però, durante i periodi di malattia, ferie, maternità, congedi retribuiti, cassa integrazione, infortunio.

Per legge, il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la tredicesima ai propri dipendenti. In caso contrario, si può sollecitare il versamento attraverso una raccomandata a/r oppure una PEC. Il sollecito può avvenire personalmente dal lavoratore oppure può essere compiuto tramite un intermediario, come un sindacato oppure un avvocato.

Se, dopo aver ricevuto l’atto di sollecito, il datore continua ad essere inadempiente, il dipendente potrà intraprendere tre strade differenti per ottenere le somme spettanti. Scopriamo quali sono.

Mancato versamento della tredicesima: quali sono i rimedi a disposizione del lavoratore?

Il lavoratore dipendente che non riceve la tredicesima mensilità potrà, innanzitutto, agire in giudizio per ottenere le somme.

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Il lavoratore può agire in giudizio per ottenere la tredicesima (codiciateco.it)

In questo caso, assistito da un legale di fiducia, intenterà un’azione giudiziaria nei confronti dell’azienda, per il versamento di quanto spettante. Poiché l’importo risulta dalla busta paga o può essere facilmente determinato sulla base delle somme accreditate durante l’anno oppure delle tabelle specificate dal CCNL di categoria, si potrà procedere con una specifica azione giudiziaria, ossia il cd. procedimento per ingiunzione.

Sarà necessario il deposito del ricorso in Tribunale, per richiedere al Giudice l’ordine di pagamento nei confronti del datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà versare quanto dovuto al dipendente entro 10 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Se il pagamento non avviene neanche entro tale termine, si potrà ottenere il recupero forzoso del credito, per mezzo del pignoramento dei beni e dei crediti aziendali (o datoriali, in determinate ipotesi).

Il lavoratore che è determinato a ricevere la tredicesima non corrisposta dal datore ma che non ha intenzione di avviare un’azione giudiziaria potrà, invece, promuovere un’istanza per tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro, personalmente oppure tramite l’assistenza di un avvocato.

L’Ispettorato, poi, istituirà una specifica Commissione di conciliazione e convocherà il dipendente e il datore per trovare una soluzione in via amichevole.

Il lavoratore, infine, potrà rivolgersi all’Ispettorato del lavoro, ma per denunciare le irregolarità del datore e affinché l’Ente svolga attività ispettive e sanzionatorie. Dopo le opportune verifiche, gli Ispettori applicheranno le sanzioni previste dalla normativa e ordineranno il versamento della tredicesima non corrisposta.

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