Trattamento integrativo: che cosa devono aspettarsi i lavoratori in busta paga. Le novità dell’anno in corso.
Il trattamento integrativo, DL 3/2020, è conosciuto da molti come ex bonus Renzi e costituisce una somma aggiuntiva per i dipendenti, riconosciuto in base a precisi requisiti di reddito. Con alcune modifiche importanti nella Legge di Bilancio, il governo lo ha confermato anche per l’anno in corso. La somma massima erogata è di 1.200 euro all’anno, con versamenti mensili di 100 euro direttamente sullo stipendio degli aventi diritto.
Si tratta di un’integrazione che risulta certamente gradita, in considerazione delle difficoltà economiche del momento per le famiglie meno abbienti. L’incremento della busta paga spetta ai dipendenti, e ai lavoratori con contratti assimilati come i collaboratori coordinati e continuativi, con redditi che non oltrepassano una determinata soglia. Viene anticipata sullo stipendio dai datori di lavoro o erogata direttamente dall’INPS (per i percettori NASPI che fruiscono della misura).
Le fasce di reddito interessate da questo contributo sono certamente quelle più basse. Riguarda infatti i lavoratori dipendenti con reddito non oltre i 28mila euro. In particolare, per i redditi fino a 15mila euro il trattamento è versato per intero con una cifra massima di 100 euro al mese.
I dipendenti che hanno un reddito compreso tra 15mila e 28mila euro hanno diritto ala misura in forma parziale, se le detrazioni fiscali superano l’imposta dovuta, fino al massimo di 1.200 euro all’anno. Oltre i 28mila euro di reddito non si ha diritto al contributo. A non godere dell’ex bonus Renzi sono anche incapienti (cioè con redditi al di sotto della tax area e con imposta lorda superiore alle detrazioni), lavoratori autonomi e pensionati.
Per questi ultimi c’è tuttavia un’eccezione. Chi ha una pensione, ma continua a lavorare come dipendente, può accedere al trattamento integrativo 2024. Questo perché l’eventuale pensione non contribuisce a raggiungere il limite massimo per ottenere il contributo. Le categorie che quest’anno possono ricevere il trattamento integrativo sono diverse.
Nel dettaglio abbiamo: addetti alla pubblica amministrazione; lavoratori in congedo di paternità; amministratori comunali; lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio; disoccupati agricoli; revisori di società; sacerdoti; disoccupati che siano in regime di Dis. Coll. o NASPi; percettori di borse di studio, premi o assegni per lo studio; lavoratori socialmente utili; dipendenti in Cassa integrazione (CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario, assegno di solidarietà); tirocinanti e stagisti; soci lavoratori di cooperative; collaboratori con contratti coordinati e continuativi o con contratti a progetto.
A tutti i profili contrattuali e alle condizioni lavorative descritte si aggiungono naturalmente i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, purché rientranti nelle fasce di reddito indicate in precedenza.
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