Per chi si è dimesso c’è la possibilità di richiedere la NASpI: ecco tutti i casi nei quali spetta questo contributo economico.
La disoccupazione NASpI è un sussidio economico destinato a quanti hanno perso il lavoro dopo essere stati licenziati. Questo sussidio spetta a chi ha firmato un contratto di apprendistato e ai lavoratori privati con contratto a tempo determinato ed indeterminato. Possono richiedere la NASpI anche i dipendenti pubblici con un contratto di lavoro a termine. L’accesso alla NASpI è precluso nel caso sia il lavoratore a rassegnare le dimissioni, tranne in alcuni casi. Ecco tutte le eccezioni.
Le categorie di disoccupati che possono richiedere la NASpI: l’elenco completo
Con la circolare numero 804 diffusa sul sito web dell’INPS il 23 febbraio 2024 sono state comunicate le nuove procedure online dedicate alle prestazioni di disoccupazione. Queste procedure, a decorrere dal primo marzo 2024, sono diventate le modalità esclusive di presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL per cittadini, Contact center e patronati.
I lavoratori che si dimettono non hanno la possibilità di ricevere la NASpI, tranne in determinate condizioni. In alcune circostanze, le dimissioni del lavoratore sono equiparate al licenziamento e pertanto chi avrà lasciato il lavoro avrà diritto al sussidio. Le dimissioni presentate per giusta causa consentono di mantenere il diritto alla NASpI. A stabilirlo è la circolare numero 163 pubblicata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) il 20 ottobre 2003. Il messaggio spiega che se le dimissioni sono indotte da comportamenti altrui che implicano la «condizione di non proseguibilità del rapporto di lavoro», allora si ha diritto all’indennità di disoccupazione. Per richiedere l’indennità di disoccupazione, al momento dell’invio della domanda telematica su ClicLavoro, è necessario barrare l’apposita voce “dimissioni per giusta causa”.
Anche i lavoratori che hanno perso il lavoro all’età di sessantasette anni possono richiedere la disoccupazione Naspi solo se non hanno raggiunto il diritto alla pensione anticipata o il diritto alla pensione di vecchiaia all’età di sessantasette anni e con almeno venti anni di contributi.
Nel caso delle dimissioni volontarie per maternità, il legislatore ha comunque riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione della NASpI per i periodi lavorativi avuti negli ultimi quattro anni. In questi casi è necessario presentare richiesta di disoccupazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.