È possibile – e soprattutto legale – redigere un testamento sotto dettatura, magari con l’ausilio di un esperto di questioni ereditarie?
Redigere un testamento richiede particolare attenzione ed accortezza: ad esempio, utilizzare formule chiare ed inequivocabili è essenziale al fine di non lasciare adito a fraintendimenti e, di conseguenza, a potenziali dispute famigliari; così come altrettanto essenziale risulta garantire agli eredi definiti legittimari (ovvero al coniuge ed ai figli) una quota ereditaria non inferiore a quella stabilita dalle normative attualmente vigenti in materia.
La legge italiana riconosce la redazione olografa, ovvero prodotta in autonomia, senza l’ausilio di un avvocato o di un notaio esperti del settore, e per questo motivo la stesura del testamento in proprio è assai diffusa lungo lo Stivale. Cosa dire, tuttavia, della produzione delle volontà testamentarie effettuata sotto dettatura? Ovvero sempre in forma olografa, però riportando i suggerimenti avanzati da un’altra persona rispetto al testatore legittimo?
Ebbene, partiamo da una constatazione: non è una pratica così rara. Sono molti i testatori che decidono di farsi consigliare, ad esempio, da un famigliare che ritengono maggiormente esperto in materia, magari da un figlio da poco laureato in legge oppure da un parente stretto particolarmente portato nella scrittura. Ma è valido secondo la legge un testamento dettato da altri?
I casi valutati dalla giurisprudenza: quando un testamento dettato può essere considerato valido
È la giurisprudenza a venirci in aiuto per rispondere alla domanda: affinché un testamento redatto sotto dettatura venga ritenuto valido, il testatore deve essere in piena facoltà di intendere e di volere e deve inoltre essere in grado di comprendere il significato di qualsiasi parola gli venga dettata.
Attraverso una sentenza recente, infatti, depositata dall’ottava sezione del Tribunale di Napoli lo scorso 20 Giugno (atto numero 6346), viene ribadito il principio di nullità di un testamento redatto sotto dettatura: la validità di un testamento dettato è da ritenere nulla solo nei casi in cui chi la contesta può dimostrare che il testatore non si trovava nelle proprie piene facoltà di comprensione dell’atto che stava compiendo nel momento specifico della redazione del testo sotto dettatura.
In caso ciò venisse giuridicamente comprovato, ecco che emergerebbe un’azione illegittima di manipolazione delle volontà del testatore, perpetrata in malafede e, nelle circostanze peggiori, finanche sotto minaccia, sotterfugio o inganno. In caso contrario, invece, ovvero di comprovata piena capacità di intendere e di volere del testatore, l’ausilio di terzi nella redazione del testamento è riconosciuta dalla legge come pratica valida ed ammissibile.