La Tari, la tassa per i rifiuti solidi urbani, deve essere pagata al comune di riferimento alle scadenze indicate: chi deve pagarla tra proprietario e affittuario?
Avere una casa significa sostenere una serie di spese che implicano anche le tasse comunali. I cosiddetti tributi locali che vanno corrisposti al comune dove è situato l’immobile. Le scadenze dei tributi locali, come la Tari, l’imposta sui rifiuti vengono decise dai singoli comuni e non sono stabilite a livello nazionale, come per esempio accade per l’IMU, l’imposta municipale unica, in vigore dal 2012 in sostituzione della vecchia ICI.
Nel caso dell’IMU il presupposto è il possesso di beni immobili a prescindere dall’utilizzo e pur essendo una tassa locale municipale segue uno scadenziario nazionale in quanto tributo diretto di tipo patrimoniale che prevede due scadenze fisse, 17 giugno 2024 e 16 dicembre 2024.
La TARI, la tassa sui rifiuti, è un’imposta comunale destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta per qualsiasi unità o area scoperta suscettibile di produrre rifiuti. Fa la sua comparsa nel 2014 con la legge di stabilità n. 147, del 27 dicembre 2013, sostituendo la TARES.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte che producano rifiuti urbani, a prescindere dall’effettivo utilizzo. Quindi anche un’abitazione non utilizzata regolarmente è considerata suscettibile di produrre rifiuti sono per le utenze allacciate alla rete e la presenza di arredi.
Ritornando al presupposto alla base della TARI che parla di possesso o detenzione di un immobile o area scoperta atti a produrre rifiuti urbani. Quindi quando l’immobile viene dato in affitto la detenzione effettiva dell’immobile passa all’inquilino che diventa il contribuente preposto a pagare la tassa sui rifiuti in quanto è considerato il soggetto che produce i rifiuti.
L’unica eccezione è riferibile alle locazioni transitorie inferiori a sei mesi per le quali la TARI deve essere pagata dal proprietario dell’immobile locato. Per tutti gli altri contratti di affitto superiori ai sei mesi l’obbligo di pagare la tassa comunale sui rifiuti è a carico dell’inquilino.
Dunque è l’inquilino che utilizza l’immobile il soggetto considerato produttore dei rifiuti di quei locali e l’unico tenuto al versamento di tale tassa spettante al comune. Nel caso in cui l’inquilino risultasse moroso il Comune non potrà chiedere il pagamento al proprietario dell’immobile, ma potrà riferirsi solo al locatario dell’immobile per avvisi di pagamento e sanzioni per ritardi o omissioni.
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