La Naspi viene solitamente erogata nei casi di perdita del lavoro involontaria. Vediamo cosa succede se il licenziamento è per giusta causa.
L’indennità di disoccupazione, per la legge in vigore conosciuta con l’acronimo NASPI, è una forma di tutela del lavoratore che perde il lavoro involontariamente. Difatti nel caso in cui egli stesso decida di interrompere le sue prestazioni lavorative presso l’azienda stessa, non avrà diritto ad alcun sostegno economico da parte dello Stato per il periodo di senza occupazione.
L’importo mensile della NASPI dipende direttamente dal numero di anni, o mesi, in cui si è svolta l’attività lavorativa presso la stessa azienda. L’erogazione dell’indennità di disoccupazione è mensile, come uno stipendio lavorativo. Tuttavia non sono previste mensilità aggiuntive come ad esempio la tredicesima o la quattordicesima.
l’INPS ed il Ministero del lavoro sono stati molto chiari sul tema. Facendo un passo indietro è bene aggiungere altre specifiche in merito alla misura. L’erogazione mensile può essere ricevuta già dal mese successivo la perdita dell’impiego, qualora il lavoratore attivi la richiesta a partire dall’ottavo giorno che segue l’interruzione del rapporto lavorativo.
L’importo viene percepito per le prime sei mensilità in quota piena, per poi iniziare a decrescere del 3% mensilmente, fino ad arrivare a zero. E comunque per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi. Come accennato in precedenza per accedere alla NASPI è necessario che non sia stata volontà esplicita del lavoratore interrompere il contratto.
Ad eccezione delle cosiddette dimissioni per giusta causa. I casi in cui, a causa di mobbing, demansionamento, molestie sessuali, il lavoratore si veda costretto a ricorrere allle dimissioni. In questo casi, e solo se le dimissioni involontarie vengano dimostrate, la Naspi può sostenere economicamente il lavoratore nei periodi di disoccupazione. Fatte le doverose premesse, la legge parla chiaro.
Qualora il dipendente perda il lavoro senza una sua esplicita volontà ha diritto all’indennità di disoccupazione. Anche nei casi di licenziamento per giusta causa. Ovvero qualora l’interruzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad un comportamento ‘doloso’ del lavoratore, quale ad esempio l’assenza ingiustificata, magari decisa per dimettersi, proprio per non perdere il diritto all’indennità di disoccupazione.
La giurisprudenza valuta però in casi del genere, la possibilità per il datore di lavoro di richiedere il rimborso della tassa di licenziamento, punendo così in qulache modo chi ricorre a questo stratagemma per aggirare le dimissioni volontarie, che non danno diritto alla NASPI
Comunque l’INPS ed il Ministero del Lavoro hanno ribadito a più riprese in circolari specifiche sull’argomento: il dipendente che perde il lavoro senza esplicita volontà ha diritto all’indennità. Dunque un dipendente che perde l’impiego senza che sia egli stesso a richiederlo può stare tranquillo.
Ha diritto a un ombrello economico per proteggersi dalla condizione sfavorevole generata dalla disoccupazione. Condizione necessaria per accedere alla Naspi è il versamento di almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni che precedono lo stato di inoccupazione.
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