Esiste la possibilità di interrompere il versamento del mutuo per 18 mesi. Vediamo chi può fruire dell’opportunità.
Durante il periodo di pagamento del mutuo può verificarsi una circostanza che comporta delle gravi difficoltà nel pagamento regolare delle rate mensili. Per esempio la perdita dell’occupazione o la riduzione dell’orario di lavoro con riduzione dello stipendio, la scomparsa della persona intestataria del mutuo e quindi del suo reddito.
Questi eventi non sono del tutto improbabili nel corso della durata del mutuo, che spesso è superiore a venti anni. Quindi imprevisti e difficoltà vanno messi in conto come cause di ritardi e mancati versamenti delle rate. Come affrontare allora le scadenze, quando il pagamento costante diventa complicato se non impossibile? Ci sono delle speciali opportunità che possono essere sfruttate vediamo di cosa si tratta.
Una soluzione in circostanze del genere è offerta dal Fondo di sospensione dei mutui Gasparrini, gestito da Consap. Si tratta di un’opportunità per le famiglie che hanno difficoltà a garantire la regolarità dei pagamenti per condizioni di disagio economico. Consente di sospendere il pagamento per un massimo di 18 mesi presentando una specifica domanda alla banca che ha liquidato il finanziamento.
Per la sospensione del mutuo e l’accesso al Fondo occorre rispettare alcune condizioni. Intanto essere proprietari dell’immobile; essere titolari del mutuo; la somma finanziata non deve superare i 250mila euro; il mutuo deve essere ammortato già da 12 mesi; l’ISEE del richiedente non deve superare i 30mila euro. Nella domanda poi va indicato chiaramente per quanto tempo si intende sospendere il versamento delle rate.
Inoltre per ottenere questa agevolazione serve che non si sia fruito di altre misure simili in passato o in caso contrario che il periodo di sospensione non abbia superato i 18 mesi. Per ottenere la sospensione non devono esserci stati ritardi precedenti e l’interruzione deve essere richieste per le seguenti cause: sospensione del rapporto di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi; riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20% dell’orario totale per 30 giorni consecutivi.
Con sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario tra 30 e 150 giorni, l’interruzione del mutuo è di 6 mesi. Invece con sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario tra 151 e 302 giorni, l’interruzione del mutuo è di 12 mesi. Infine con sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario superiore a o pari a 303 giorni, l’interruzione del mutuo è di 18 mesi. Anche in altri casi si può richiedere il mutuo come per la morte del titolare del mutuo stesso, o la sua invalidità grave (80% almeno), la perdita dell’occupazione.
Naturalmente per ogni evento che si verifica occorrono dei documenti che lo comprovino: la lettera di licenziamento; certificati ASL per l’invalidità; i contratti di lavoro; le comunicazioni di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
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