Sono un nonno e vorrei donare immobili o soldi ai nipoti senza ‘passare’ dai figli, è possibile? La legge in merito è molto chiara.
Meglio partire da una premessa doverosa: un conto è fare una donazione da vivi, un altro è farla dopo la dipartita tramite testamento. Anche se a un certo punto, per forza di cose, i due momenti toccano un punto in comune ben delineato dalla legge e presto lo scopriremo. Se un nonno vuole fare una donazione ai nipoti anziché ai figli, è liberissimo di farlo ma questo deve avvenire quando è ancora in vita, poi si parla di successione quando i nonni vengono a mancare e i figli che saranno eredi legittimi di primo grado potrebbero rivalersi persino sulle donazioni fatte precedentemente la morte stessa.
Ma andiamo per gradi. Sebbene l’istituto della donazione preveda che il proprietario di un bene possa cederlo a chiunque, quando ciò riguarda i parenti interviene la legge e il donatore non è più libero come potrebbe pensare. Quando si effettua una donazione ai nipoti escludendo i figli, occorre ricordare le quote di legittima che spettano agli eredi. I figli un giorno potranno richiedere una riduzione nei confronti della donazione, per ricevere il patrimonio a loro spettante per legge.
L’articolo 769 del Codice Civile non ammette dubbi: la donazione è un vero e proprio contratto, che avviene liberamente e nel pieno possesso delle proprie capacità. Il donatore potrebbe anche decidere di passare i suoi beni ad una terza persona che non necessariamente debba essere un parente. Ma la legge dice che neppure un testamento può privare figli ed eredi legittimi della quota di eredità lasciata dalla persona che muore. Torniamo al nostro quesito: i nonni possono donare una casa ai nipoti minorenni? La risposta è affermativa ma la donazione deve avvenire tramite intestazione dell’immobile al minore. Se ci fossero dispute tra i genitori esclusi dalla donazione e i figli minorenni, si dovrà nominare un curatore.
I nonni quindi possono lasciare un immobile (o un veicolo o dei soldi) ai nipoti, ma c’è sempre il vincolo delle quote di legittima che spettano agli eredi in linea diretta. I figli in primis. La Legge italiana, infatti, non permette di escludere completamente un erede diretto dalla successione. Come anticipato, anche in presenza di un testamento olografo, la legge prevede che l’eredità sia divisa in: una quota di legittima, o di riserva, ovvero una parte spettante in ogni caso agli eredi; una quota disponibile, ovvero la parte dell’eredità che il soggetto può disporre a suo piacere tramite testamento.
In sintesi: se il coniuge è ancora in vita ed è presente un solo figlio, solitamente 1/3 dell’eredità legittima spetta al coniuge, 1/3 al figlio e 1/3 rappresenta la quota disponibile che il titolare del patrimonio può assegnare a chiunque. Se non assegnata, viene divisa in parti uguali tra coniuge e figlio. Se il coniuge è in vita, e vi sono più figli, al coniuge spetta 1/4 dell’eredità legittima, ai figli 1/2 da dividere in parti uguali e 1/4 è rappresentato dalla quota disponibile; se il coniuge non è più in vita, ed è presente un solo figlio, il 50% del patrimonio sarà di legittima e l’altro 50 di quota disponibile; se il coniuge non è in vita, e vi sono più figli, l’eredità spetta ai 2/3 ai figli con suddivisione in parti uguali, mentre la disponibile è di 1/3.
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