Bonus Supporto Formazione e Lavoro (SFL): in quali casi non è più possibile ripresentare la domanda per ottenere il sussidio.
Introdotto nel settembre del 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro 2024 (SFL) è la misura che sostituisce il Reddito di Cittadinanza per i lavoratori occupabili. Il sussidio prevede l’accredito ai beneficiari di 350 euro al mese per dodici mensilità. Anche se la domanda è stata presentata e accolta, esistono dei casi in cui non è più possibile ripresentare l’istanza una volta bloccata. Ecco quando ciò si verifica.
Il Reddito di Cittadinanza erogato fino allo scorso anno è stato sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI) e dal SFL, ovvero dal Supporto Formazione e Lavoro. Questa seconda misura si rivolge ai soggetti non in condizioni di svantaggio e in età compresa tra i 18 e i 59 anni. Questo sostegno consiste in un sussidio di 350 euro al mese per dodici mesi. Per poterlo percepire deve sussistere la condizione che i beneficiari partecipino alle attività promosse dai servizi per l’impiego, come corsi di formazione e proposte di lavoro.
Il Supporto per la formazione e il lavoro non è rinnovabile, al contrario del Reddito di cittadinanza e dell’Assegno di Inclusione. Come anticipato, il sussidio prevede l’accredito ai beneficiari di 350 euro al mese per dodici mensilità. Dato che è stato introdotto nel settembre del 2023, con il mese di settembre 2024 il beneficio SFL arriverà alla scadenza. Quanti hanno percepito le dodici mensilità riceveranno quindi un pagamento ad agosto che sarà l’ultima ricarica SFL.
Al di là della scadenza del beneficio, esistono alcuni casi in base ai quali il Supporto Formazione e Lavoro viene sospeso. Uno di questi è l’omessa dichiarazione di dimissioni volontarie. Se il beneficiario del sussidio non dichiara di essersi dimesso nei 12 mesi antecedenti alla domanda per percepire il SFL, la sanzione è quella della revoca del sussidio con la restituzione di quanto già percepito.
In questi casi non sarà possibile presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi 6 mesi dall’ultima presentazione dell’istanza. Altri casi che possono comportare la revoca o la decadenza del SFL sono il non aderire alle attività proposte dai sistemi SIISL; non comunicare le variazioni riguardanti le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro 15 giorni dall’evento modificativo. Anche non presentare una DSU aggiornata e non frequentare un percorso di istruzione previsto comportano la revoca del beneficio.
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