Anche lo straniero in Italia può avere l’ADI, questo è ciò che occorre per non farsi trovare impreparati e godere del sussidio.
Si parla molto dell’assegno di inclusione, il sussidio ormai noto con la sigla ADI, che permette alle famiglie italiane di avere un’entrata mensile riconosciuta dallo Stato. Lo scopo è quello garantire loro il minimo necessario per poter provvedere al sostentamento di sé e del nucleo familiare. I requisiti per poter godere dell’ADI sono chiaramente anche di natura economica.
Importante infatti che all’interno del nucleo familiare ci siano determinati requisiti, ovvero soggetti minorenni, over 60 o disabili. Un’indicazione molto specifica che permette quindi a chi li possiede di recarsi presso gli enti competenti e presentare apposita domandina. Nel corso dei mesi sono stati sviscerati un po’ tutti i vari aspetti per quanto riguarda l’ADI. Ma c’è un aspetto che forse ancora passa un po’ in secondo piano e che non tutti magari conoscono, ossia il rapporto tra ADI e straniero.
Un’equazione assolutamente possibile. L’assegno di inclusione non è una prerogativa dei cittadini italiani, anche gli stranieri alla presenza dei requisiti che sotto andremo a svelare, possono farne richiesta. E’ pacifico come l’assegno di inclusione abbia sostituito il reddito di cittadinanza anche se i presupposti sono comunque diversi.
Il RdC aveva tra i tanti, il requisito della residenza decennale, anche lo straniero in possesso di esso poteva essere beneficiario. Per quanto riguarda invece l’assegno di inclusione quali sono i requisiti? E’ necessario che lo straniero soddisfi una delle seguenti condizioni. In primis se è familiare di cittadini italiani o dell’Unione Europea con diritto di soggiorno o soggiorno permanente. Per familiare si intende il coniuge (o partner con unione registrata), i discendenti diretti sotto i 21 anni, gli ascendenti diretti a carico.
Si richiede altresì che abbia un permesso di soggiorno dell’Unione Europea, soggiornante di lungo periodo o titolari di protezione internazionale, cioè asilo politico o protezione sussidiaria. Non sono ritenuti idonei i cittadini con permesso per protezione umanitaria o protezione speciale.
Ed ecco qui che rientra in gioco la residenza. I richiedenti devono avere risieduto in Italia per almeno cinque anni totali, di cui due gli ultimi due in modo continuativo. Quindi è stato dimezzato il requisito della residenza decennale che – come noto – ha provocato non poche problematiche per quanto riguarda il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
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