Quando la famiglia si allarga, il neo papà ha diritto al congedo di paternità; sia che si tratti di nuova nascita che di adozione o affido. I dettagli e tutto quello che c’è da sapere.
Nel 2001 l’Italia, nell’ambito delle norme delineate nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità, ha introdotto per i neo papà il diritto al congedo di paternità obbligatorio.
Si tratta di un diritto che il soggetto lavoratore dipendente assume nel momento in cui diventa genitore; sia che si tratti di nuova nascita sia che ci si trovi nei casi di adozione o affidamento. Come nel caso delle madri, anche per il padre si riconosce il diritto ad astenersi dal lavoro con retribuzione a carico dell’INPS per un periodo di 10 giorni lavorativi che possono essere chiesti a partire dai 2 mesi antecedenti il parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita o all’arrivo del bambino.
Attenzione però questo diritto è conosciuto come congedo papà ed è considerato proprio alla stregua del più famoso ed utilizzato congedo di maternità. Ragion per cui non va confuso con il congedo parentale, che ha altro funzionamento ed è disciplinato in maniera separata.
Congedo di paternità obbligatorio: come funziona, chi ne ha diritto e come accedervi
Come si accennava all’inizio, il congedo di paternità obbligatoria diventa un diritto per il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, sia che si parli di lavoratori domestici che agricoli a tempo determinato. Sono invece esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavori autonomi, compresi quanti abbiano un contratto di lavoro autonomo nello spettacolo.
Va da sé che in questa definizione si va già a definire quali sono i soggetti che hanno diritto a questo congedo. Ma come si accede al congedo? La normativa di riferimento è cambiata negli anni e probabilmente cambierà ancora, vista la discussione sociale e politica intorno al tema. L’ultimo aggiornamento al Testo Unico risale all’agosto del 2022 quando è stato introdotto l’articolo 27 bis che, tra le altre cose, specifica che: “il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa“. Inoltre in caso di paro plurimo al padre spettano 20 giorni di congedo, indipendentemente dal numero di figli nati.
Definito già in precedenza l’arco temporale in cui il permesso può essere richiesto, è bene sapere che il congedo spetta anche nei casi in cui si dovesse verificare la morte perinatale del figlio.
Inoltre, per tutto il tempo del congedo il lavoratore ha diritto ad una indennità lavorativa pari al 100% della retribuzione e a carico dell’INPS, ma anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi recupererà la somma detraendola dagli f24 da versare.
Come si accede al diritto e cosa succede nei casi di adozione e affido
Il lavoratore è obbligato a comunicare al datore di lavoro, con un anticipo non inferiore ai 5 giorni là dove possibile in basa alla data presunta del parto, quali saranno i giorni in cui sfrutterà il suddetto diritto. La comunicazione deve avvenire in forma scritta o mezzo di sistema informatico dell’azienda.
Infine, abbiamo detto che questo è un diritto dei neo padri anche in caso di adozione o affido. Allo stesso modo dei nascituri, il congedo di paternità ha la durata di 10 giorni e può essere richiesto entro i 5 mesi dall’arrivo in famiglia del minore. Nel caso di adozioni internazionali si può richiedere il permesso anche prima dell’arrivo del minore, perché diverso è il percorso che i genitori affrontano per l’adozione -il riferimento è al periodo che si svolge all’esterno nei giorni di incontro con il minore che sarà adottato.
Come nel caso delle adozioni nazionali, la regola dei 5 mesi successivi all’arrivo del minore vale anche per il congedo di paternità obbligatorio in riferimento agli affidi o collocamenti temporanei dei minori.