Anche per gli artisti di strada sono previste delle regole da rispettare: prima di un’esibizione, è bene informarsi ed attuarsi per evitare ogni sorta di problema con la legge.
Soprattutto nelle grandi città, gremite di turismo e passeggiatori lungo le vie principali, non mancano giovani e adulti che si esibiscono sfoggiando il loro talento e sognando di emergere. Tutti sappiamo che il mondo dell’arte oggi è particolarmente complesso da vivere, se guardato con gli occhi del lavoro e del guadagno. Tuttavia, è ammirevole il coraggio di tutti gli artisti di strada che vogliono portare le loro performance nelle giornate altrui, puntando ad un riconoscimento.
Per cantanti, musicisti, ballerini, intrattenitori di ogni genere, clown e giocolieri, mimi, pittori e chi più ne ha più ne metta, esistono delle regole da seguire prima di portare in strada il loro talento. E’ il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza a mettere “i puntini sulle i”: il TULPS, nato nel 1931 sotto il regime fascista, impone delle normative per quelli conosciuti come “mestieri girovaghi” e li sottopone ad una disciplina anche piuttosto rigida.
Nel 2001, il Testo è stato semplificato e ammorbidito. Da allora, i Comuni stessi hanno il compito di vigilare e rilasciare i permessi per le esibizioni degli artisti di strada. Il TULPS, con l’articolo 21, vietava il mestiere ambulante e prevedeva che gli artisti si iscrivessero in un apposito registro tenuto dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (quindi un Commissariato, una Stazione dei Carabinieri o Questura), il quale poteva anche negare l’esercizio a persone ritenute in grado di abusare della professione.
Una normativa così rigida è stata abolita. Un Decreto ministeriale del 28 febbraio 2005 ha catalogato le esibizione degli artisti ambulanti come “attrazioni di spettacolo viaggiante”. Agli artisti è vietato imporre il pagamento di un biglietto per vedere l’esibizione, ma è concessa la possibilità di ricevere libere offerte dai passanti. Entrando più nei dettagli, la normativa inquadra questo genere di attività come “spettacolo senza impiego di palcoscenico, platea e attrezzature complesse, con pubblico itinerante e in movimento”.
E’ vietata, invece, un’esibizione che conti più di 8 artisti e un numero di rappresentazioni superiore alle 150 nell’arco di un anno. Il compito di vigilare sugli artisti di strada è affidato alle singole Amministrazioni Comunali, attraverso l’operato della polizia urbana. E’ previsto l’obbligo di comunicazione informativa da parte dell’artista che intende esibirsi sul territorio, la quale contenga data, ora e luogo dell’esibizione.
Tra gli ulteriori divieti imposti agli artisti di strada, vi è l’impossibilità di eseguirsi davanti alle chiese quando sono in atto funzioni religiose, in prossimità di strutture sanitarie, nelle strade non pedonali aperte alla circolazione dei veicoli, vicino alle scuole mentre si svolgono le lezioni, nelle aree sottoposte a vincoli architettonici, storici, archeologici, culturali e paesaggistici, infine negli orari compresi tra le 22:00 e le 9:00 (orari che possono cambiare nel corso della stagione estiva). Ancora, una sosta per un’esibizione non può durare oltre 60 minuti e gli artisti devono distare tra loro almeno 10 metri. Ricordiamo, infine, che cantanti e musicisti che si esibiscono con musica non propria, devono pagare la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Violare queste imposizioni può comportare una sanzione che va dai 258 ai 1549 euro.
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