Marciapiede rotto, che cosa succede in caso di incidente a un pedone, è il Comune a pagare? La sentenza che fa discutere.
Tra i problemi alla viabilità nelle città, vi è senza dubbio quello relativo alle condizioni di strade e marciapiedi. Questo vale tanto per i tratti stradali e autostradali, quanto per i marciapiedi dove non è raro incontrare buche e dislivelli che rendono difficoltoso il transito.
Ma a chi spetta effettuare la manutenzione dei marciapiedi? In caso di un incidente a un pedone, la responsabilità può ricadere sull’ente proprietario? Intanto occorre indicare con precisione di chi è la proprietà del marciapiede, da cui deriva la custodia dello stesso. Una recente sentenza del Tribunale di Palermo ha fornito delle chiare precisazioni sulla materia.
La vicenda si è svolta a Palermo dove una donna, camminando lungo un marciapiede della città siciliana, ha avuto un incidente causato da una buca. Nella caduta, determinata dal dissesto, ha urtato un albero, subendo varie lesioni che hanno richiesto delle cure e terapie mediche. La signora ha quindi deciso di richiedere un risarcimento al Comune, in qualità di proprietario del marciapiede e quindi custode dello stesso, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile.
In precedenza, la giurisprudenza ricorreva alla figura di insidie e trabocchetti per individuare la responsabilità delle amministrazioni pubbliche in situazioni del genere. L’orientamento è stato però modificato, riconoscendo l’applicabilità dell’articolo 2051 del c.c. in casi del genere, a meno che gli enti locali dimostrino che il fatto sia determinato da cause di forza maggiore o per caso fortuito.
Esiste un rapporto di custodia tra il proprietario (il Comune in questo caso) e il bene (il marciapiede) da cui dipende il fatto dannoso. Per l’applicabilità dell’articolo 2051 è necessario questo tipo di rapporto. Il custode ha un potere giuridico di controllo e sorveglianza per evitare anomalie. Per la legge è sufficiente delineare un rapporto di custodia per provare la responsabilità del custode.
Questo, per dimostrare di non essere responsabile del danno, deve fornire la prova liberatoria che l’evento non gli è imputabile, perché avvenuto per caso fortuito o forza maggiore (anche la distrazione di chi subisce il danno). Nel caso di Palermo il Comune non fornito questa prova. Al contrario all’amministrazione spetta l’obbligo della manutenzione della strada per evitare appunto incidenti, anche se il passante deve mantenere un comportamento diligente e prudente.
Per il giudice la donna ha fornito le prove per dimostrare di aver subito l’incidente a causa della buca sul marciapiede. Al contrario il Comune non ha fornito nessuna prova liberatoria circa l’imprudenza della vittima o la responsabilità di ditte per lavori specifici di manutenzione programmata nella zona dell’evento, poi non effettuati.
Non ha potuto nemmeno smentire la presenza di buche. Quindi in assenza di queste prove, i giudici palermitani hanno accolto la richiesta della donna e il Comune è stato condannato al pagamento del risarcimento dei danni subiti.
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