Scontrino elettronico: cosa succede nel caso di invio con errori oppure emesso tardivamente o addirittura non emesso. Tutte le nuove sanzioni.
Quello dello scontrino elettronico è un argomento scottante, reso ancora di più dal fatto che sia stato di recente sottoposto a numerose modifiche da parte del decreto legislativo emanato e che ha ad oggetto la revisione delle sanzioni tributarie. Come noto, è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 21 febbraio nonché presentato in Commissione Finanze il 14 marzo. Allo scopo di ottenere dei pareri ma anche per scrivere le sanzioni nel caso di irregolare memorizzazione e trasmissione.
A quanto pare la sanzione dovuta in caso di omissioni passa dal 90% al 70% dell’imposta relativa all’importo oggetto di irregolarità. Una medesima riduzione che si ha anche sul fronte delle sanzioni previste nel caso di mancata emissione di scontrini, ricevuta o documenti di trasporto. Come anche nel caso di emissione ma con un importo inferiore a quello che sarebbe effettivo. Ma le novità non finiscono qua.
La Lege ha stabilito una soglia massima in relazione alle sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dello scontrino elettronico. Per dirla in maniera semplice, le violazioni che non incidono sulla liquidazione dell’IVA avranno un importo per ciascun trimestre che sarà pari a €1.000.
L’articolo 6 del decreto legislativo 471 del 1997 ed in particolare la comma 2 bis ha una novità con un effetto a cascata anche per quanto concerne le sanzioni previste per il mancato o errato funzionamento del registratore di cassa telematici. La misura fissa si applicherà anche in caso di violazione legato al mancato intervento di riparazione degli strumenti che servono per poter emettere lo scontrino elettronico. Rimarrà tra 250 e 2000 invece la sanzione nel caso di omessa verifica periodica.
Per evitare quindi che ci siano delle sanzioni sproporzionate anche in caso di inadempimenti ripetuti ma che non comportano effetti sull’IVA dovuta, viene introdotta questa soglia massima al di sopra della quale non può essere effettuato il cumulo delle sanzioni. Da segnalare anche le modifiche per i commercianti che non emettono scontrini ricevuti di documenti di trasporto o in caso di emissione, in questo caso la sanzione – come già detto – passa dal 90% al 70% dell’imposta relativa.
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