Niente rimborsi fiscali per chi ha debiti. Rispetto al passato c’è un’importante novità, vediamo di che si tratta e come funziona.
Quando si parla di rimborsi fiscali si tende subito a pensare a quelli derivanti dalle detrazioni IRPEF segnate sul modello 730 della dichiarazione dei debiti, ma in realtà ce ne sono altri; ad esempio, sono rimborsi fiscali anche quelli spettanti ad una persona defunta e pagati agli eredi e così via.
Certamente la parte più consistente arriva dalle detrazioni segnate in dichiarazione dei redditi e fino a questo momento chiunque dovesse ottenere dei crediti fiscali riusciva ad entrarne in possesso, anche nel caso in cui il contribuente in questione avesse dei debiti con il Fisco. L’Agenzia delle Entrate avanzava una proposta di compensazione che il contribuente poteva decidere di non accettare così da ottenere la somma spettante. Le regole del gioco però sono cambiate e chi ha debiti, da ora, non ha più modo di entrare in possesso dei crediti fiscali.
Niente rimborsi fiscali per chi ha debiti. La novità è stata introdotta dal cosiddetto decreto Riscossione approvato nelle scorse settimane e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto. Si tratta, quindi, di un provvedimento che è entrato in vigore, è già valido e fa tremare chi ha debiti con il Fisco.
Come si accennava pocanzi, la compensazione volontaria è una forma di recupero del debito già prevista dall’ordinamento italiana e introdotta nel 1973. Si parla però appunto di compensazione volontaria perché il contribuente, una volta ricevuta la proposta di compensazione, aveva anche facoltà di rifiutarla e ricevere il rimborso delle tasse. Il decreto Riscossione è andato a riscrivere proprio questa parte di normativa.
Se fino ad oggi l’agente di riscossione non poteva attaccare i crediti di imposta del contribuente senza il suo consenso, adesso le cose sono cambiate. I contribuenti con debiti che non accetteranno la compensazione volontaria si vedranno congelare i rimborsi fiscali spettanti. Nello specifico, le somme restano a disposizione dell’agente fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui dovevano essere erogate. Questo arco di tempo dà all’agente di riscossione il tempo necessario ad avviare l’azione esecutiva per la riscossione forzata del debito e cioè il pignoramento dei crediti di imposta.
Prima delle modifiche apportate dal nuovo decreto, L’Ade trasmetteva all’agente di riscossione una segnalazione rispetto alla presenza di crediti per un contribuente con debiti iscritti a ruolo. A questo punto i crediti venivano messi a disposizione dell’agente che provvedeva a presentare la proposta di compensazione volontaria al contribuente, questi poi aveva 60 giorni di tempo per rifiutarla o accettarla. Con l’art. 16 del decreto Riscossione la compensazione volontaria viene riconosciuta per chi ha rimborsi superiori ai 500 euro.
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