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Rimborsi fiscali, ne stanno approfittando tutti: come avere indietro i tuoi soldi

C’è la possibilità di avere indietro dei soldi versati al fisco, i rimborsi sono già iniziati per chi ne ha fatto richiesta. Ma si possono ottenere solo in questo caso.

doppie tasse
È possibile richiedere il rimborso per dei soldi in più versati al fisco (CodiciAteco.it)

Addio alla doppia imposizione sui dividendi sui dividendi percepiti all’estero. Lo sottolineano due sentenze, una della Corte di Giustizia tributaria di Verona e l’altra di Siena rispettivamente del 2023 e del 2024. In entrambi i casi, le Corti hanno applicato un principio espresso dalla Cassazione ovvero quello secondo il quale i titoli di emittenti esteri non possono essere sottoposti a doppia tassazione.

Un principio che si basa su una realtà consolidata per cui il contribuente che percepisce dividendi da titoli esteri paga le tasse all’estero; il tutto è reso possibile da accordi internazionali secondo i quali gli investitori non residenti si vedono imposta un’aliquota che varia da Paese a Paese può essere anche molto consistente -in Svizzera, per esempio è del 35%, mentre in Belgio del 26,37%. Sempre secondo i suddetti accordi poi una parte delle imposte versate all’estero possono essere rimborsate facendo così risultare versata un’aliquota del 15%.

Chi ha titoli esteri però lo sa, una volta ottenuti i dividendi questi sono tassati in Italia con un’aliquota posta al 26% ed è operata al netto delle ritenute operate dallo Stato Estero. Si tratta a ben vedere di una doppia tassazione in forza della quale arrivano le sentenze recenti dei tribunali tributari italiani: non è più possibile applicarla. Secondo questo principio, i contribuenti possono richiedere il rimborso al fisco di quanto versato.

Dividendi con doppia tassazione, come richiedere il rimborso

compilazione modello 730
Come ottenere il credito di imposta sui titoli esteri (CodiciAteco.it)

Le recenti sentenze, in pratica, riconoscono le imposte versate all’estero come credito di imposta, cosa che fino a questo momento era negata dal fisco italiano. Gli scenari possibili a questo punto sono due:

  • per evitare il doppio passaggio il contribuente potrebbe effettuare una comunicazione circa la propria residenza fiscale e la volontà di applicare la ritenuta convenzionale vigente tra i due Stati, arrivando così alla ritenuta del 15% sul dividendo ottenuto;
  • oppure sarà inizialmente applicata l’imposta locale e successivamente sarà il contribuente a richiedere il rimborso all’amministrazione fiscale del paese estero, così da recuperare la maggiore imposta pagata proprio all’estero e calcolato sul differenziale tra la trattenuta locale e la ritenuta convenzionale. In questo caso però, l’importo ottenuto a rimborso sarà imponibile in Italia.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale permette di chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso del differenziale tra la ritenuta scontata e la ritenuta locale. Per questo motivo, lo Stato italiano si sta muovendo a stipulare nuovi accordi bilaterali, evitando così una pioggia di richieste di rimborso. Il tempo a disposizione dei contribuenti è quindi limitato.

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