L’indennità di maternità può essere richiesta anche dalle lavoratrici autonome in regime forfettario? Le regole per non perdere il beneficio.
Contrariamente a quanto si possa pensare, l’indennità di maternità è un diritto riconosciuto non soltanto alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo determinato ma anche alle lavoratrici autonome e alle professioniste titolari di partita Iva, anche in regime forfettario.
Per poter usufruire della misura, bisogna possedere una serie di requisiti. Innanzitutto, le interessate devono essere iscritte alla Gestione Separata INPS e devono aver regolarmente versato tutti i contributi dovuti, anche quelli relativi al periodo di maternità.
Per quanto riguarda le contribuenti in regime forfettario, possono presentare richiesta per l’indennità di maternità le seguenti categorie:
- mezzadre;
- commercianti;
- artigiane;
- imprenditrici autonome;
- imprenditrici agricole professionali;
- pescatrici autonome della piccola pesca.
La prestazione riconosciuta a tali lavoratrici è molto simile a quella che spetta alle dipendenti. Dura, infatti, 5 mesi, da suddividere in 2 prima del parto e 3 dopo il parto.
La differenza per le titolari di partita Iva in regime forfettario risiede nel fatto che mentre le dipendenti sospendono l’attività lavorativa per tutto il periodo della maternità, le autonome possono continuare a lavorare, anche se percepiscono l’indennità.
Indennità di maternità: come si richiede e a quanto ammonta la prestazione?
La richiesta per il beneficio spettante alle madri va presentata all’INPS, tramite l’apposito servizio telematico accessibile dal sito web dell’Istituto di Previdenza.
L’istanza per l’indennità può essere inoltrata anche nel caso in cui l’iscrizione alla Gestione Separata sia stata effettuata dopo la data di inizio del periodo di maternità.
La facoltà di usufruire del beneficio, inoltre, è riconosciuta anche nei casi di adozioni o affidamenti.
A quanto equivale l’importo dell’indennità di maternità? Per le lavoratrici autonome in regime forfettario spetta una somma equivalente al totale di cinque mensilità pagate all’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente a quello di presentazione della richiesta di indennità.
Ad esempio, se Tizia dovesse presentare ora domanda per la maternità, avrebbe diritto ad una somma pari a circa l’80% del reddito mensile di due anni fa, erogato per cinque mensilità.
Per i primi tre anni di vita del neonato, inoltre, le madri con partita Iva in regime forfettario potranno beneficiare di sei mesi di congedo parentale, durante i quali riceveranno un’indennità corrispondente al 30% della retribuzione.
Ricordiamo, infine, che, in alcune specifiche ipotesi spetta un’indennità di paternità. I padri hanno diritto alla prestazione solo nel caso in cui:
- la madre è inferma o deceduta;
- la madre ha abbandonato o non riconosciuto il figlio;
- il padre ha ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio.