Raccomandata, che cosa succede se a firmarla è una persona che non è autorizzata, ecco quali sono le conseguenze.
Una raccomandata è una comunicazione che avviene da un ente o da un privato, e che generalmente è recapitata al destinatario dal postino. Una volta ricevuta la raccomandata, il soggetto interessato dovrà firmare per comprovare l’avvenuta ricezione. In alcuni casi è possibile anche che firmi una terza persona, in genere a farlo è un parente o un coinquilino del destinatario. Secondo la legge le notifiche possono essere fatte solo al diretto destinatario, in sua assenza però, un convivente di almeno 14 anni o ad esempio anche una donna delle pulizie, potrebbe comunque procedere con la firma, tuttavia in alcuni casi la questione potrebbe complicarsi
Ad arrivare attraverso una raccomandata, potrebbe essere una multa, una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento, un accertamento fiscale, un atto il giudiziale eccetera. Se dovesse risultare che la firma sulla raccomandata o sulla relativa notifica è di un estraneo, il destinatario dell’atto potrebbe fare ricorso e contestare la procedura.
Se il postino si dovesse recare a casa di un contribuente con l’intento di consegnare la raccomandata e presso casa sua dovesse trovare il compagno non convivente e lasciargli la raccomandata, in genere non è un problema. Al contrario però se il contribuente, qualche anno dopo dovesse ricevere un pignoramento per una questione di cui non era conoscenza, viene lecito domandarsi se c’è la possibilità di impugnare la notifica della precedente cartella firmata da un soggetto, estraneo e mai effettivamente ricevuta.
Nel momento in cui a firmare l’avvenuta consegna della raccomandata è una terza persona, è possibile impugnare la notifica della precedente cartella, secondo quanto stabilito dalla cassazione. La notifica fa fede fino a querela di falso, al contrario le dichiarazioni ricevute e rilasciate all’agente, da colui che riceve l’atto, sono solo mere presunzioni, dunque il contribuente potrebbe contestare il rilascio della notifica alla terza persona.
È fondamentale tuttavia tenere a mente che chi ha l’interesse di contestare la notifica di un atto, non può impugnarlo in quanto così facendo fornirebbe al giudice la prova dell’effettivo ricevimento. Il contribuente in questi casi dovrà semplicemente attendere la successiva notifica, per poi impugnare quest’ultima dichiarando di non aver mai ricevuto l’atto precedente.
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