Il matrimonio è un momento super romantico, ma comunque si tratta pur sempre di un contratto e come tale disciplinato dalla legge. L’ordinamento prevede divieti se sussistono determinate condizioni. Scopriamo i motivi di parentela che impediscono le nozze.
Sposarsi è un momento tra i più emozionanti della vita. In tanti lo aspettano con ansia da tutta la loro esistenza, c’è chi, invece, non ne è proprio attirato e coloro che solo dopo aver incontrato il grande amore ci hanno fantasticato.
In ogni caso, il matrimonio non va preso troppo alla leggera, visto che si tratta di un vero e proprio contratto. Attraverso questo rito gli sposi assumono lo status di coppia ufficiale davanti alla collettività: inoltre, il fatidico sì porta a specifici obblighi, come il dovere di prendersi cura l’uno dell’altro e il rispetto della fedeltà, ma anche vantaggi come l’eredità e particolari detrazioni.
Ci sono dei casi in cui sposarsi non è possibile. A stabilire questi limiti è l’ordinamento, che prevede specifici impedimenti per le nozze se sussistono particolari fattispecie. In particolare, perché il matrimonio sia valido, è fondamentale che non sia presente un legame di parentela nella coppia. La normativa vieta, infatti, i matrimoni stipulati con persone che siano imparentate sia di primo grado, sia di secondo grado, ovvero tra fratelli e sorelle, nipoti, cugini e zii.
L’ordinamento stabilisce l’impossibilità di sposarsi tra suocero e nuora e viceversa e anche tra cognati. Lo stesso divieto vige per chi ha rapporti di adozione. In tutti questi casi le nozze sono vietate per scongiurare l’incesto, considerato un reato.
Poi ogni caso è a sé stante: infatti, tramite a un’autorizzazione speciale del Tribunale, è possibile ottenere il via libera per dire il fatidico sì in situazioni normalmente non possibili, come per esempio per il matrimonio tra cognati (scopri un approfondimento sull’assegno di mantenimento della moglie e una particolare fattispecie).
Oltre ai legami di parentela, ci sono altri motivi che impediscono le nozze. La legge prevede che coloro che sono interdetti per infermità mentale non possano sposarsi, a fronte della loro condizione, non essendo in grado di rispondere agli obblighi previsti durante il matrimonio (qui trovi un focus sui tradimenti e le loro ripercussioni sull’assegno di mantenimento).
Per quanto riguarda l’età, l’ordinamento impedisce i matrimonio tra minori. Un’eccezione è prevista per i 16enni che possono sposarsi mediante un’autorizzazione del Tribunale per i minori. Chi si risposa è stabilito un obbligo particolare dal lato femminile: è previsto un periodo di lutto vedovile pari a 300 giorni. Solo dopo questo lasso di tempo è possibile per una donna risposarsi.
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