L’accertamento fiscale dà il diritto al contraddittorio preventivo ma non sempre. Ci sono delle eccezioni per le quali non si può fare nulla
Quando arriva nelle case dei contribuenti un accertamento fiscale non è mai una lieta novella. Non tutti sanno però che in molti casi, in base alla tipologia dell’atto, il cittadino si può difendere. La legge prevede, infatti, ora una maggiore tutela per i contribuenti che possono attivare un contraddittorio preventivo per ricevere delle delucidazioni in merito all’atto prima di passare a dei provvedimenti definitivi.
Ma questo è sempre possibile? No, ci sono dei casi in cui il cittadino non può recriminare nulla di fronte alle cartelle esattoriali e dunque deve pagare. Vediamo quando e perché.
Accertamento fiscale e contraddittorio preventivo: cosa sapere
Quando arrivano in casa alcuni atti di accertamento fiscale il contribuente si può difendere in maniera preventiva. Lo stabilisce la normativa che consente al cittadino di attivare un “dialogo” per comprendere meglio la questione, presentare osservazioni o chiedere anche un incontro per studiare bene gli incartamenti.
Questo può essere fatto entro 60 giorni dal ricevimento dell’accertamento fiscale per chiedere di ritirare l’atto o modificarlo. L’amministrazione può accogliere le osservazioni o anche respingerle confermando l’atto.
Non sempre però questa procedura è valida. Ci sono, infatti, delle situazioni in cui il cittadino non può esercitare il diritto al contraddittorio preventivo. Vediamo per quali tipi di atti questo non è possibile.
Contraddittorio preventivo non ammesso
Gli atti che non ammettono il contraddittorio preventivo vengono raggruppati in tre macro-aree: quelli automatizzati per i quali non c’è stato l’intervento degli addetti e si sono verificati degli errori di calcolo in seguito all’uso della tecnologia e di solito riguardano quelli di autoliquidazione; gli atti di pronta liquidazione, quando, ad esempio, vengono a decadere dai piani di rateizzazione e dunque l’imposta da pagare non è da accettare perché la cifra è stata già concordata tra le parti o anche gli atti di intimidazione o di accertamento omesso; gli atti di controllo formale delle dichiarazioni nei quali rientrano di accertamenti catastali e avvisi di liquidazione per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali.
Non si può fare nulla, inoltre, contro gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento, per gli avvisi di decadenza dalle agevolazioni fiscali per imposte di registro, ipotecarie e catastali, gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti da accise.