Andiamo a scoprire che cosa dice la legge in materia di registrazioni in ambito lavorativo: ecco se e quando sono possibili ed ammesse.
Il rapporto tra un dipendente ed il proprio datore di lavoro, al netto ovviamente di tutte le eccezioni possibili, non sempre è facile. Non solo per una questione di rapporti tra due persone, quanto proprio per una questione di ruoli. L’essere umano, infatti, tendenzialmente cura i propri interessi e si può andare d’accordo finché essi collimano. Nel momento in cui c’è divergenza, possono diventare esplosive le situazioni. In tal senso, a volte i momenti di tensione diventano tali per cui diventa complicata anche solo una civile convivenza. Con gli smartphone attuali e la tecnologia in nostro possesso capita sempre più di recente di assistere a telefonate registrate.
Il fine, molto spesso, è dimostrare che da parte del proprio capo c’è un atteggiamento che va a ledere la dignità o i diritti in generale di una persona. La legge in materia, però, essendo un argomento molto delicato e su cui c’è grande attenzione, è da un lato certamente approfondita, ma dall’altro lascia anche spazio a delle interpretazioni. Per questo motivo abbiamo deciso di andare a realizzare un approfondimento su questo tema. L’obiettivo è capire se e quando tali registrazioni vengono ammesse nelle aule di tribunale come elemento probatorio. Auguriamo per questo a tutti i nostri lettori una buona lettura.
Andando a generalizzare, la legge impedisce di registrare una telefonata senza un consenso da parte di chi viene registrato. Ed inoltre le sanzioni per chi si macchia di questo gesto sono spesso davvero importanti. Il motivo è semplice: si va a violare la normativa relativa alla privacy. C’è, però, da fare una precisazione. Nel momento in cui c’è una violazione dei diritti del lavoratore, allora in questo caso questi elementi possono essere considerati per legittimi.
Per esempio esse sono ammesse e non costituiscono reato nel momento in cui un lavoratore viene costretto a commettere dei gravi illeciti. Chiaramente, però, non si potranno registrare tutte le conversazioni, ma solo quelle in cui vengono evidenziate queste richieste da parte del capo. In casi analoghi, così come quando un datore di lavoro minaccia un dipendente, non serve il consenso per registrare la telefonata. Un modo, insomma, per bilanciare la normativa sulla privacy e quella relativa alla tutela giurisdizionale di una persona. In tal senso attenzione anche alle informazioni su chat ed email accessibili per il tuo lavoratore.
Se ci sono pratiche non consentite, le registrazioni sono ammesse solo per il periodo necessario al perseguimento di queste pratiche. Essa dovrà essere pertinente ed inerente rispetto all’accusa che si intende avanzare. Chiaramente, poi, da parte del giudice, andrà dimostrata che tale registrazione sia autentica e non artefatta, e soprattutto che le frasi incriminate non siano estrapolate da un contesto differente.
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