Se un genitore desidera donare la casa a un figlio potrebbe chiedersi se la sua età sia rilevante, e la Legge contempla tutti i casi.
Le donazioni sono atti sempre fattibili, normati ovviamente da regole specifiche. L’atto di lasciare un immobile a dei figli è sicuramente comprensibile, perché magari i genitori desiderano tutelare il futuro della loro prole. La Legge permette di fare donazioni per qualsiasi motivazione, ma nel caso del figlio che non ha ancora raggiunto la maggiore età sussistono delle condizioni da conoscere e rispettare.
Donare una casa, tra l’altro, potrebbe rappresentare una soluzione idonea per risparmiare sugli oneri spettanti in caso di eredità e anche per risparmiare qualcosa sulle spese de Notaio. C’è da dire però che in ogni caso anche la donazione ha un costo che va valutato attentamente.
Come si può donare la casa a un figlio minorenne? Ecco cosa dice la Legge in merito
La possibilità di donare un immobile a un figlio è ammessa dalla Legge, a patto però che l’atto di passaggio sia autorizzato e processato da un rappresentante legale.
Prima di poter procedere il genitore deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare, che verrà poi trasmessa al Notaio, il quale confermerà la donazione anche in presenza di due testimoni.
Questo perché la Legge tutela sempre il minore, e dunque l’atto viene approvato solamente se la donazione rappresenta un vantaggio per il soggetto minorenne. Infatti se ad esempio è in essere un conflitto tra genitori e figlio dovrà intervenire anche un curatore.
Non dobbiamo dimenticare, poi, che la donazione di una casa può avvenire similmente in due modi diversi, ovvero il genitore può donare direttamente l’immobile, oppure donare una somma di denaro sufficiente ad acquistarlo.
Dunque la Legge non impedisce al minore di ricevere un immobile in donazione, ma il donante (in questo caso il genitore) dovrà allegare oltre alla documentazione consueta, come i dati catastali, anche le motivazioni che hanno spinto alla scelta della donazione.
Infine, come anticipato poco sopra, ricordiamo che anche la donazione è soggetta a spese, in primis notarili, che variano in base al professionista scelto, e poi anche alle varie tasse e imposte. Più nello specifico, il donante dovrà pagare:
- l’imposta ipotecaria pari al 2% del valore dell’immobile;
- l’imposta catastale pari all’1% del valore dell’immobile;
- l’imposta di bollo per la registrazione dell’atto di donazione;
- la tassa ipotecaria.
Il figlio minorenne, però, se entra in possesso della prima casa attraverso la donazione sarà esonerato dal pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.