Cosa succede se le donazioni in denaro si effettuano in più anni? È possibile farlo o si lede la quota legittima degli altri eredi? Vediamo cosa dice la legge a riguardo.
I regalo in denaro tra parenti sono una delle forme più comuni di donazioni. Non è inusuale che i nonni facciano un regalo in euro ai propri nipoti, così come non è inusuale che a farlo siano i genitori ai propri figli e così via. Per quanto non possa sembrare, e anche se nella maggior parte dei casi si tratta di somme da considerarsi esigue, questi regali rientrano nella fattispecie delle donazioni, quell’istituto per cui una persona decide di donare una parte dei propri beni a qualcun altro senza aspettarsi niente in cambio.
Il problema delle donazioni di questo tipo potrebbe porsi se queste sono reiterate nel tempo. Poniamo l’esempio di una nonna che decide di fare più donazioni in denaro negli anni a quella nipote che si è particolarmente presa cura di lei e che al momento del decesso la cifra lasciata in donazione nel tempo sia diventata anche consistente; queste donazioni possono ritenersi del tutto legali o vanno a ledere quella che è la quota legittima di eredità degli altri eredi? Cerchiamo di capire meglio cosa dice la legge.
Il primo punto da sottolineare è che la legge non impone un limite di donazione in denaro quando il donante è ancora in vita, tuttavia si pongono dei limiti rispetto a quelle che sono le quote che spettano di diritto agli eredi legittimi.
Nel caso specifico delle donazioni fatte alla stessa persona nel corso di più anni bisogna prendere in considerazione alcuni fattori. La prima, la Corte di Cassazione con una sentenza del 2017 ha dichiarato nulle quelle donazione fatte per mezzo bonifico e non accompagnate da atto notarile. Fano eccezione le cifre di modico valore, il cui concetto è molto aleatorio perché dipende da molti fattori; portando ad un esempio concreto, una donazione di 2mila euro da parte di una persona benestante può considerarsi di modico valore, mentre si tratta di una cifra decisamente significativa se parliamo di una persona che non ha particolari risorse economiche. Non c’è quindi un vero e proprio metro di paragone e si stabilisce caso per caso quale sia il valore modico. Quando le donazioni sono considerate nulle, il donante così come gli eredi possono chiederne la restituzione.
Quando poi le donazioni negli anni arrivano nel complesso a cifre consistenti che ledono la quota ereditaria degli eredi legittimi, principalmente coniuge e figli, questi possono impugnarle con una prescrizione che è fissata a 10 anni dalla morte del donante. Ma come si può capire se le donazioni hanno leso gli eredi? Il calcolo dell’asse ereditario si fa sulla scorta del patrimonio residuo a cui si aggiungono le somme donate.
Per cui una volta fatti i dovuti calcoli, gli eredi possono eventualmente impugnare le donazioni effettuate negli anni soprattutto se fatte per mezzo di soli e “semplici” bonifici, in base a quanto detto prima.
La legge prevede però anche delle forme di tutela per il donante e il donatario ed evitare che le donazioni effettuate nel tempo possano poi essere impugnate dagli eredi in fase di successione. La prima di queste formule previste è l’atto notarile; per cui si va a formalizzare la donazione prevedendo espressamente la dispensa da collocazione dalla quota ereditaria. L’altra forma è quella della stesura del testamento, in cui si attribuiscono al donatario queste somme in forma di quota ereditaria.
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