Si possono lasciare la bici e la moto nell’androne del condominio? Vediamo un po’ cosa dice la Legge sul punto. Un modo per non commettere errori.
Negli ultimi tempi l’attenzione verso un approccio più green alla vita e più sostenibile ha certamente avuto il suo peso, questo infatti ha indotto molte persone ad abbandonare mezzi quali macchine, motorini a favore della bici. Modelli a disposizione ce ne sono veramente tanti, quindi dai nostalgici modelli vintage a quelli più innovativi come le bici elettriche a pedalata assistita per fronteggiare determinate pendenze.
Quello di cui si vuole parlare adesso è un aspetto corollario all’utilizzo della bici su cui forse pochi realmente si focalizzano ovvero è possibile mettere le bici nell’androne condominiale? Una domanda su cui bisognerebbe riflettere per capire che cosa dice la Legge sul punto.
Per androne si indica il luogo di transito tra il portone dell’edificio condominiale, i locali della portineria e tutte le parti dell’edificio. Al pari delle scale e di altri elementi simili l’androne è di uso comune, a meno che il titolo disponga diversamente ovvero l’atto di acquisto di unità immobiliare.
Nei condomini di dimensioni ridotte può accadere infatti che la proprietà dell’androne sia riservata ad un solo condomino, mentre all’altro è riconosciuto solamente il diritto di passaggio per raggiungere l’abitazione. E’ possibile lasciare lì la bici? Su questo interviene il codice civile; ai sensi dell’articolo 1102 dispone “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne ha alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
In generale gli spazi comuni tra cui l’androne possono essere utilizzati in maniera paritaria da tutti i condomini. Tuttavia un’altra questione merita di essere approfondita ossia il divieto di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni condominiali. L’androne non è un parcheggio per biciclette o motociclette quindi chi le lascia all’interno commette una violazione. Non solo perché questo non permetterebbe agli altri proprietari di godere del medesimo utilizzo, ma soprattutto perché altera la destinazione originale di questo spazio che è quella di accogliere i condomini e gli ospiti.
Tuttavia nel 2008 la Corte di Cassazione con sentenza 11204 del 7 maggio ha affermato la possibilità di sostare in maniera del tutto temporanea ed occasionale nei limiti idonei a salvaguardare comunque la funzione di passaggio anche veicolare per l’accesso del potere individuale. Quindi secondo quanto detto dalla Cassazione sarebbe consentito purché sia temporanea e di natura occasionale in modo tale da non alterare la destinazione d’uso dell’androne.
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