Pensione di reversibilità, va anche ai coniugi divorziati ma occhio al cavillo che può beffare la controparte che rimarrebbe a mani vuote: quando accade
Un lutto segna terribilmente la vita di una persona e in generale quella della sua famiglia. Non c’è mai un modo migliore per andare via: che sia all’improvviso, attraverso un incidente di qualunque tipo, o a margine per esempio di una lunga malattia. Nel primo caso diventa inconcepibile: la mattina c’era e poche ore più tardi non più nonostante stesse in salute. Il secondo diventa straziante per il malcapitato e per chi c’è attorno che soffrirà terribilmente vedendo una persona amata stare sempre più male fino a consumarsi.
Al di là della sfera affettiva, però, subentra anche il discorso di natura economico. Cinico per certi aspetti ma inevitabile. Perché dopo aver superato il primissimo step di sofferenza, il pensiero va a come il nucleo famigliare andrà avanti senza più la presenza della persona scomparsa non solo in termini di riferimenti quotidiani ma anche sul mero piano economico essendo magari portatore dell’unico reddito in casa o comunque di una percentuale nettamente più alta. Ed è in questo senso che va la pensione di reversibilità mirata per tutelare chi resta dopo la scomparsa di un coniuge o padre o madre.
In caso di dipartita di un padre o padre, per esempio, al coniuge restante spetterà una quota della pensione che percepiva. Percentuale che aumenta in caso di uno o più figli. Le aliquote INPS nel dettaglio sono le seguenti:
Se la persona defunta percepiva una pensione di 1.500€ per esempio, a marito o moglie andranno 900€ che diventano 1.200€ in caso di un erede o restano interamente 1.500€ in presente di due o più figli. Tale scenario, però, si conferma anche in caso in cui il matrimonio si sia precedentemente interrotto. Come specifica l’INPS, anche al coniuge separato o divorziato va la pensione di reversibilità.
Tuttavia in quest’ultimo caso c’è una condizione da rispettare, ovvero che sia titolare dell’assegno di divorzio, che nel frattempo non sia passato a nuove nozze e che la “data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”. L’altra parte dunque rientrà nella misura se un giudice non ha già emesso la fine dei termini degli effetti civili matrimoniali.
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