Pensioni di invalidità e limiti reddituali: come stanno esattamente le cose? Ecco gli ultimi aggiornamenti.
Negli ultimi tempi si è sentito tutto e il contrario di tutto a proposito delle pensioni di invalidità e dei limiti reddituali per accedervi, con particolare riferimento all’erogazione delle provvidenze assistenziali per le minorazioni civili (ciechi, sordi, invalidi). È vero, come si è detto e scritto, che sono stati introdotti all’improvviso paletti più restrittivi di quelli in essere, in forza di una comunicazione dell’Inps dello scorso luglio (la numero 2705 del giorno 17, per l’esattezza)? Vediamo di fare un po’ di chiarezza sul punto.
Ricordiamo innanzi tutto che alcune provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi sono erogate solo se i beneficiari non superano un determinato limite di reddito personale. Nel caso delle pensioni, il “tetto” per il 2023 è a quota 17.920 euro l’anno, mentre per gli assegni agli invalidi parziali e per l’indennità di frequenza la soglia da non superare è di 5.391,88 euro l’anno. Il punto è: come si calcola il reddito in questione?
L’annosa questione sul fronte delle pensioni di invalidità
C’è una questione di cui in realtà si dibatte da anni: il reddito da considerare ai fini della prestazione in oggetto è quello complessivo “lordo”? Oppure il reddito imponibile ai fini Irpef? O ancora il reddito netto (quello cioè che risulta dopo aver applicato deduzioni, imposte, ritenute, e detrazioni)? La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che va preso a riferimento il reddito imponibile, quindi tolti gli oneri deducibili. E l’Inps?
Dopo anni, l’Inps si è allineata alle indicazioni degli Ermellini e, a ben vedere, non ha cambiato posizione con la comunicazione 2705/2023 di cui sopra, nella quale si precisa che “a parziale rettifica del paragrafo 1 del Messaggio n. 1688/2022, nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono computati i redditi soggetti a Irpef al lordo delle ritenute fiscali”. In tal modo l’Inps ha rivisto l’affermazione contenuta in un precedente Messaggio Hermes in cui si leggeva invece che, ai fini del diritto alle prestazioni in oggetto «sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali».
Si trattava di un semplice refuso, a quanto pare. Anche se a detta dell’Aipd (Associazione italiana persone down) le implicazioni potrebbero essere diverse: “L’applicazione delle nuove indicazioni potrebbe in casi ‘estremi’ avere rilevanza per i titolari di prestazioni di invalidità civile che percepiscono anche redditi imponibili ai fini Irpef (redditi da lavoro, da locazione, pensioni di reversibilità): il reddito lordo, infatti, comprendendo anche le ritenute fiscali, è ovviamente di importo maggiore rispetto a quello netto, e dipende da vari fattori (aliquota d’imposta applicata, deduzioni e detrazioni dal reddito…), per cui rileva maggiormente per il raggiungimento del limite reddituale previsto per il diritto alle prestazioni”. Come sempre, fatta la legge, resta da interpretarla…