L’ordinamento prevede la possibilità per i lavoratori di riscattare per fini pensionistici i periodi di lavoro estero. Ma come si fa nel caso in cui i contributi siano versati in un Paese non convenzionato? Scopriamolo!
Capita sempre più spesso per gli italiani trovare lavoro all’estero e non più soltanto in Paesi UE. La fuga di cervelli e braccia si è ormai estera a tutto il mondo. Sempre più spesso, quindi, un lavoratore o pensionato con cittadinanza italiana si trova a dover fare i conti in materia di pensione.
È bene sapere che per chi ha svolto un periodo di lavoro in paesi extra-ue e che non abbiano siglato con l’Italia accordi bilaterali in materia sociale, quel periodo di lavoro non ha valenza ai fini pensionistici a differenza di quanto avviene, invece, con i Paesi comunitari o che hanno stipulato accordi tali con il nostro Paese. Tuttavia, non c’è da allarmarsi, l’ordinamento italiano dà la possibilità a questa categoria di lavoratori di riscattare i contributi versati in paesi non convenzionati.
L’art. 51 della legge n. 159 del 1969 e l’art. 3 della legge 184 del 1997 sono le norme di riferimento per i lavoratori che hanno prestato periodo di lavoro in paesi extra-UE e non convenzionati con accordi sociali. Questi sono gli articoli che permettono agli interessati il diritto al riscatto del periodo lavorativo estero sia ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, che alla determinazione della misura della pensione.
È bene chiarire però, come sottolinea la legge, che il riscatto è a onere e a carico del lavoratore medesimo che ne fa domanda.
In altre parole, il riscatto dei contributi è possibile anche se questi sono stati versati seguendo le regole del Paese in cui si lavorava, e anche nei casi in cui sia stata riconosciuta una pensione a carico dello Stato straniero, a patto però che i medesimi periodi contributivi non siano già coperti dall’Italia. In caso di morte del lavoratore, i familiari superstiti possono chiedere il riscatto dei contributi esteri a patto che al momento della morte dell’interessato abbiano cittadinanza italiana.
Per richiedere il riscatto dei contributi versati in Paesi non convenzionati è necessario presentare apposita domanda all’INPS, allegando il certificato di cittadinanza italiana nonché tutta la documentazione necessaria e datata che provi l’effettiva esistenza del rapporto lavorativo.
Non sono previsti limiti temporali per la presentazione della domanda che può, quindi, essere presentata anche dopo che si è andati in pensione e quindi per aumentare l’importo dell’assegno spettante. La richiesta di riscatto per lavoro estero, infine, può essere avanzata anche da chi non è mai stato assicurato presso l’INPS.
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