Cedolare secca: attenzione, se ne usufruisci e commetti questo errore, rischi una multa davvero salata.
Nel momento in cui il proprietario di un immobile decide di il darlo in affitto, è chiamato a pagare diverse imposte sui redditi percepiti dal contratto d’affitto. Per farlo è possibile usufruire di un regime fiscale agevolato, noto come cedolare secca, si tratta di un regime di tassazione sulle locazioni di alcuni immobili, che può essere scelto in maniera facoltativa dal proprietario in sostituzione di altre tipologie di imposta fiscale.
Tale imposta sostitutiva è stata introdotta con l’obiettivo di alleggerire il peso fiscale sulle locazioni e combattere di conseguenza il fenomeno degli affitti in nero. Chi può permettersi di optare per questa soluzione, sono i proprietari degli immobili concessi in locazione che appartengono alle categorie catastali da A1 ad A11 esclusa la categoria A10. Ogni proprietario potrà scegliere la cedolare indipendentemente dagli altri.
Cedolare secca, come funziona e quali sono i rischi
Attraverso il decreto legislativo sono state apportate delle modifiche riguardo le sanzioni tributarie sulla cedolare secca, stando a questo regime. Quando si sottoscrive un contratto d’affitto, è necessario che venga riportato e inserito in dichiarazione dei redditi. Potrebbe altrimenti scattare la sanzione sia nel caso di omissione totale, che in caso di un inserimento fittizio riportando ad esempio la cedolare secca in misura minore rispetto a quanto riscontrato dall’agenzia delle entrate.
Le sanzioni per l’omissione totale, si riferiscono alla mancata sottoscrizione di un contratto d’affitto, dunque un affitto in nero, oppure riguardano la registrazione tardiva di un contratto. Nel primo caso le sanzioni sono molto elevate, fino al 31 agosto l’omessa dichiarazione dei redditi assoggettati a cedolare secca, prevede una sanzione tra il 240 e il 480% dell’imposta dovuta. Dal 1 settembre 2024, la percentuale sarà fissata al 240% di quanto dovuto. La sanzione avrà un importo minimo di 500 €.
Sanzioni per la cedolare secca
In alcuni casi potrebbe accadere che la dichiarazione, sia infedele dunque che riporti dei redditi assoggettati alla cedolare secca di entità minore rispetto a quanto effettivamente percepito. In questo caso stando alle modifiche del decreto legislativo, è prevista una sanzione compresa tra 180 e il 360% dell’imposta dovuta fino al 31 agosto.
Dal 1 settembre la sanzione è fissata al 140% di quanto dovuto, l’importo minimo sarà di 300 €. Per chi vuole procedere con una dichiarazione integrativa, dovrà corrispondere una sanzione pari al 50% delle imposte dovute, anziché del 100% sarà inoltre eliminato il raddoppio della sanzione precedentemente previsto. Ridurre la sanzione, ha l’obiettivo di incentivare il locatario a correggere eventuali errori, così da evitare esborsi troppo gravosi. Inoltre è utile sottolineare che in caso di mancata registrazione del contratto con cedolare secca, oltre alla sanzione bisognerà procedere anche con il ravvedimento operoso.
In particolare del 6% se la registrazione avviene con un ritardo di 30 giorni la percentuale andrà a lievitare, arrivando al 24% se la registrazione avviene dopo l’avvenuta contestazione da parte degli organi preposti. In questi casi il consiglio è quello di affidarsi al proprio commercialista di fiducia per un calcolo dei tributi e una stima delle sanzioni. È inoltre necessario tenere a mente che l’agenzia delle entrate, può effettuare accertamenti fino a cinque anni, dunque bisogna tenere conto anche di eventuali errori commessi nelle dichiarazioni precedenti.