Non sempre la NASpI è garantita a chi viene licenziato: il diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione varia da caso a caso.
Ci sono alcuni casi di licenziamento che non comportano il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI. Di norma, l’assegno di disoccupazione spetta a coloro che perdono il posto di lavoro senza la propria volontà. Tuttavia, ci sono dei casi in cui i dipendenti non hanno più la possibilità di ottenere il sussidio.
Per ottenere la NASpI, è necessaria la presenza di alcune condizioni: lo stato di disoccupazione involontario e l’aver percepito almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro. Per “stato di disoccupazione involontario” intendiamo il licenziamento da parte del datore di lavoro e le dimissioni per giusta causa. Queste ultime comprendono la necessità di abbandonare il posto di lavoro a causa di comportamenti gravi da parte del datore di lavoro o violazione del contratto stipulato. Non è il caso, invece, del ritardo del pagamento di una mensilità o del demansionamento.
Più nel dettaglio, rientrano tra i motivi che giustificano una dimissione per giusta causa l’omesso versamento di due o più mensilità di stipendio e/o dei contributi previdenziali, la violazione delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro, il mobbing o lo straining, il demansionamento illegittimo, il trasferimento ingiustificato, le molestie sessuali, gli atti discriminatori, i maltrattamenti, le minacce o le estorsioni.
Dunque, possiamo considerare che, di base, il licenziamento inteso come atto che proviene dal datore di lavoro, da sempre diritto alla NASpI, mentre non se ne ha diritto in caso di dimissioni volontarie (anche se legate a situazioni di malattia, propria o di un familiare).
Si otterrà l’assegno di disoccupazione in caso di licenziamento disciplinare, licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ad es., in situazione di crisi, di fallimento o per ragioni organizzative), per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta in sede protetta o in caso di rifiuto a trasferirsi presso una sede diversa distante oltre 50 km dalla residenza, dimissioni per giusta causa, dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità. Sottolineiamo, inoltre, che deve trattarsi di un licenziamento reale: in caso di incoraggiamento al licenziamento appositamente per ricevere la NASpI, possono esserci delle conseguenze.
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