L’indennità di disoccupazione spetta anche in relazione al periodo di prova a lavoro? E cosa cambia qualora non fosse stato portato a termine?
L’indennità di disoccupazione NaSpi viene incontro a tutti i lavoratori che hanno perso il loro sostegno economico: ricevono da parte dell’INPS un sussidio in sostituzione dello stipendio che possa garantire un aiuto nell’attesa di trovare un nuovo impiego sostitutivo. Come qualsiasi altro sussidio, l’accesso è consentito solo in determinate casistiche e nel rispetto di determinate condizioni.
Prendiamo in considerazione il caso di un lavoratore che non porta a termine il periodo di prova. I primi giorni in un nuovo posto di lavoro rappresentano un periodo di assestamento in cui il lavoratore tocca con mano la nuova realtà impiegatizia, impara a vestire i panni per cui è stato assunto, sceglie se l’attività può fare al caso proprio e, al contempo, da all’azienda che l’ha assunto la possibilità di verificare se può trattarsi del candidato giusto. Un lavoratore in prova è libero di sciogliere il vincolo lavorativo senza alcuna motivazione specifica e senza l’obbligo di dover dare un preavviso. Ovviamente, è prudente tenere in considerazione il fatto che un altro lavoro possa non essere facile da trovare nell’immediato. Proprio per questo si rende lecita la domanda relativa alla NaSpi e alla possibilità di ottenerla anche in relazione al solo periodo di prova lavorativo.
Prima di rispondere alla domanda relativa alla NaSpi nel corso del periodo di prova a lavoro, è bene avanzare una considerazione: l’indennità di disoccupazione spetta a coloro che perdono involontariamente il lavoro e che hanno alle spalle almeno tredici settimane di contributi versati a proprio nome dal datore di lavoro, nei quattro anni che precedono la disoccupazione. Questo significa che la richiesta del sussidio non viene accettata da coloro che danno spontaneamente le dimissioni.
Nel caso del periodo di prova, le regole restano le stesse. Non si può aver diritto all’indennità di disoccupazione se si è un lavoratore (in prova) e ci si dimette. Si tratta di una perdita di lavoro volontaria, per cui l’INPS non versa l’aiuto economico. Al contrario, in presenza delle tredici settimane di contributi e perdita involontaria del lavoro, anche nel caso del lavoro in prova, può esserci possibilità di ricevere la NaSpi.
Concorrono a favore dell’ex-lavoratore anche i casi di dimissioni per giusta causa, come la maternità o in presenza di un comportamento molto grave da parte del datore di lavoro. A tal proposito, verifica questa novità: si estende la lista di coloro che possono aver accesso all’indennità di disoccupazione NaSpi.
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