Morosità condominio, quali sono le regole in caso mancato pagamento di un fornitore. Un’ordinanza della Cassazione chiarisce alcuni punti.
Nell’ordinaria amministrazione di un condominio non è raro che siano necessari dei lavori di manutenzione delle parti comuni, stabiliti e decisi in sede di assemblea di condominio. In un caso simile sono i singoli condomini che devono farsi carico delle spese, ognuno per la propria parte. In apparenza una situazione chiara e del tutto pacifica. Ma cosa accade se un dei condomini non paga la sua quota?
Purtroppo non si tratta di eventualità da escludere del tutto, anzi possono capitare e in situazioni simili non è raro il ricorso agli organi di giustizia, con una citazione in giudizio per morosità. Sono certamente delle circostanze spiacevoli che hanno risvolti che possono coinvolgere tutto il condominio, non esclusi coloro hanno versato il dovuto.
Morosità per lavori non pagati dal condominio, cosa dice la Cassazione
Una recente ordinanza della Cassazione (numero 34220/2023) stabilisce delle regole in caso di mancato pagamento di spese per lavori e il grado delle responsabilità del condominio. Nel dettaglio le ipotesi sono diverse.
Nel caso un condomino saldi direttamente al fornitore e creditore del condominio la sua parte di spese, i suoi obblighi saranno estinti e il creditore non potrà agire ulteriormente contro di lui. Se invece un condomino ha versato la sua quota all’amministratore, il suo obbligo si estingue solo al momento in cui l’amministratore versa il dovuto al creditore. Tuttavia c’è la necessità di tutelare chi ha ottemperato al suo obbligo.
In questo momento l’amministratore deve distinguere tra i condomini morosi che non hanno versato la loro quota e quanti hanno soddisfatto l’obbligo, pagando al creditore o all’amministratore. Dopodiché può comunicare al creditore gli estremi dei condomini morosi per le azioni necessarie. In questo modo, secondo la Cassazione, si tutelano gli interessi del creditore e dei condomini che hanno adempiuto ai loro obblighi.
Il creditore in questo modo potrà agire contro i morosi e non contro i condomini che invece hanno pagato il dovuto. Tuttavia su questi ultimi può intervenire l’azione sussidiaria di garanzia preceduta dall’escussione (cioè dall’esecuzione forzata sui beni del debitore per ottenere il pagamento) dei condomini morosi.
In altre parole, i condomini che hanno versato regolarmente la loro quota non sono a rischio di un’azione del creditore del condominio nei loro confronti. Ma hanno responsabilità per eventuali altri importi sulla base dell’obbligo sussidiario di garanzia. Questo interviene solo, se l’esecuzione forzata sui beni dei condomini morosi (escussione) per il saldo del dovuto non dà risultati.
Quindi un condomino puntuale nei pagamenti di un fornitore non deve temere azioni di quest’ultimo. Tuttavia concorre sempre all’obbligo sussidiario di garanzia e quindi resta in una certa misura esposto al rischio di pagamenti, in caso di morosità.