Modello 730, gli elementi che devono considerare le coppie separate e divorziate nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con la separazione e il divorzio ci sono numerosi punti da tenere presente in diverse questioni amministrative e fiscali, non ultima la presentazione della dichiarazione dei redditi. Basta pensare ai mutui o alle spese sostenute per la prole per avere un’idea della delicatezza della situazione.
Comunque prima di osservare quelle che sono le procedure che deve seguire una coppia separata o divorziata, si deve sempre ricordare che la separazione non annulla gli effetti legali del matrimonio. Quindi occorre valutare la condizione economica del coniuge separato, anche dal punto di vista fiscale per non commettere irregolarità gravi nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Vediamo qualche dettaglio da considerare con attenzione.
Se la separazione non annulla gli effetti del matrimonio, un coniuge legalmente separato che non ha un reddito superiore a 2840,51 euro, è considerato ancora fiscalmente a carico dell’altro. Si tratta di un aspetto tutt’altro che trascurabile per le conseguenze che comporta. Importante è la convivenza, tuttavia.
Un coniuge separato, ma convivente, rientra negli altri familiari e può essere considerato fiscalmente a carico. Da questo deriva la possibilità per l’altro coniuge di ottenere le detrazioni per altri familiari. Senza altri redditi un coniuge risulta a carico dell’altro, anche se riceve assegni di mantenimento non stabiliti dall’autorità giudiziaria. La detrazione in casi del genere è pari fino a 750 euro per carichi familiari (coniuge separato).
Nel caso di assegni di mantenimento periodici, si deve ricordare di inserirli nella dichiarazione, questo vale per entrambi i coniugi. Invece non sono da indicare nella dichiarazione dei redditi (di chi versa e e di chi riceve), gli assegni di mantenimento per i figli, presenti invece nell’ISEE. Gli assegni periodici di mantenimento del coniuge sono assimilati al reddito da lavoro dipendente e concorrono alla determinazione dell’IRPEF.
Gli assegni di mantenimento versati si inseriscono nel quadro E al rigo E22, compilando nella colonna 1 il codice fiscale di chi riceve il mantenimento, nella colonna 2 gli importi del mantenimento periodico, insieme all’affitto e alle spese condominiali disposte dal giudice. In una situazione di separazione sono detraibili anche gli interessi passivi per gli assegni mensili del mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa.
Il contribuente ha ancora diritto ha ancora diritto alla detrazione degli interessi passivi per il mutuo, anche se non più la residenza nell’abitazione, ma la mantengono i familiari compreso l’altro coniuge. In caso di separazione legale o divorzio la detrazione per gli assegni destinati ai figli spetta al 50 per cento. Mentre per le spese sostenute per l’interesse dei figli, la detrazione si divide sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascun genitore.
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