Mi possono pignorare qualcosa senza ricevere nemmeno la cartella esattoriale?

Le notifiche delle cartelle esattoriali sono obbligatorie? E se per caso la notifica non avviene si può impugnare la cartella? Cosa dice la legge.

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Cosa fare e come muoversi nel caso in cui una cartella esattoriale non sia notificata (CodiciAteco.it)

Il tema delle mancate notifiche delle cartelle esattoriali e di conseguenza sull’eventualità di poter impugnare queste ultime è stato ampiamente dibattuto dalla giurisprudenza e in materia si sono pronunciate tanto la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale.

Il punto centrale e fondamentale della questione è: se si scopre, tramite estratto in ruolo richiesto all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, di avere in pendenza una o più cartelle esattoriali mai notificate e possibile impugnarle e quindi richiedere l’eventuale annullamento così da evitare il pignoramento dello stipendio, pensione o quant’altro? 

Insomma, per dirle in altre parole, una cartella esattoriale deve essere sempre obbligatoriamente notificata?

Cosa fare se una cartella esattoriale non viene notificata

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Cosa dice la legge in merito alle mancate notifiche delle cartelle esattoriali (CodiciAteco.it)

Se ci si accorge di avere in pendenza delle cartelle esattoriali che non sono mai state notificate è bene sapere che non si possono impugnare o meglio bisognerà attendere il successivo atto dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione o di altro esattore per poter agire.

Nei fatti, quindi, si dovrà attendere la notifica di pignoramento di un bene , così come di un fermo amministrativo o di un’ipoteca, e solo in quel momento si potrà agire su quell’atto chiedendone al giudice l’annullamento in quanto la cartella esattoriale non era stata precedentemente notificata.

La normativa in riferimento è il recente DL 146/2021 che con l’art. 3-bis va a modificare l’art. 12 del d.P.R. 602/1973, limitando di fatto l’accesso alla tutela immediata e stabilendo che la cartella di pagamento si definisce non debitamente notificata solo in tre specifici casi. Quando cioè il debitore è in grado di dimostrare che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per:

  • partecipazione ad un appalto;
  • perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  • Riscossione di somme dovute da Enti pubblici.

Solo in questi tre casi si può impugnare l’estratto di ruolo, in tutti gli altri casi bisognerà attendere la mossa successiva dell’AdE o di altro ente esattore.

Tornando, quindi, alla domanda di base posta a titolo dell’articolo, la risposta è che no non è possibile pignorare un bene di un debitore se questo non ha mai ricevuto la notifica di cartella esattoriale.

Anche la Cassazione, in una recente sentenza del 2024, ha ribadito questo concetto, ribadendo comunque che non è più possibile impugnare l’estratto in ruolo per notifiche mai recapitate a meno che non ricorra una delle tre ipotesi elencate pocanzi.

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