In seguito ad un licenziamento e alla decisione di trasferirsi e ricominciare una nuova vita all’estero, come cambiano le regole circa la NASpI?
Non è del tutto impossibile percepire la NASpI pur cercando un lavoro all’estero, tuttavia ci sono delle condizioni da rispettare. Chi ha perso il lavoro in Italia è libero di decidere di tentare di intraprendere una nuova strada (e una nuova vita) all’estero. E’ importante però sapere che ci sono in vigore degli accordi bilaterali o interventi da parte dell’Unione Europea per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione.
Solo in alcuni casi, infatti, l’ex lavoratore potrà continuare a percepire il sussidio senza alcuna variazione. Innanzitutto, è fondamentale che il diretto interessato sia in disoccupazione completa e abbia il diritto a percepire la disoccupazione nel Paese dove ha perso il lavoro a seguito di licenziamento involontario.
Non appena ci si ritrova nel Paese straniero nel quale si intende cercare un nuovo lavoro e si trova una nuova occupazione, così come in Italia, è obbligatorio comunicare di non avere più bisogno del sussidio economico, pena l’applicazione di sanzioni severe. Questo passaggio può essere compiuto in autonomia sul sito dell’INPS, cercando “NASpI” su Prestazioni e Servizi e andare su Invio Comunicazioni.
Ma cosa succede fin quando l’ex lavoratore non trova un nuovo impiego? Un cittadino che richiede l’indennità di disoccupazione all’estero, dovrà essere iscritto da almeno 4 settimane nella lista di disoccupazione del Paese dove ha perso il lavoro (nel Centro per l’Impiego del Comune d’interesse, nel caso dell’Italia). In più, dovrà togliere la disponibilità a lavorare nuovamente in Italia, richiedendo il modello U2 al Centro per l’Impiego, il quale consente di trasferire il sussidio nel Paese di destinazione. Da questo momento, il soggetto avrà 7 giorni di tempo per iscriversi ai servizi nazionali per l’Impiego presso il nuovo Paese. Sarà premura dell’Ente estero richiedere il modello U2 compilato e verificare che l’interessato abbia realmente diritto all’indennità di disoccupazione.
Se il cittadino si fermerà oltre 3 mesi nel Paese estero, dovrà chiedere una proroga della disoccupazione: il sussidio potrà coprire almeno 3 mesi nel nuovo Paese, i quali possono diventare 6 in caso di proroga. Quest’ultima sarà concessa solo se l’Ente italiano avrà le prove che il soggetto si sia impegnato nella ricerca di lavoro prima di chiedere la prosecuzione dell’agevolazione economica. A tal proposito, vedi quando si possono rifiutare delle offerte di lavoro senza rischiare di perderla.
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