Quando si decide di non versare il mantenimento a figli ed ex coniuge si può incorrere anche nel pignoramento dei beni. Ecco cosa sapere.
Quando una coppia decide di separarsi e poi di divorziare si arriva sempre, per accordo tra le parte o per sentenza del giudice, a stabile chi dei due deve versare una somma in denaro di mantenimento all’altro. Non c’è una cifra precisa e “forfettaria” uguale per tutti, questa viene decisa caso per caso e tiene conto di diversi fattori: ovviamente il reddito di entrambi gli ex coniugi, ma anche su chi si riversa eventualmente la colpa della separazione, la durata stessa del matrimonio e cosa fondamentale la presenza o meno di uno o più figli.
Chi ha l’onere di versare il mantenimento all’ex coniuge e ai figli non può tirarsi indietro. Eccetto casi specifici in cui quest’obbligo si interrompe, il versamento mensile della somma non può essere saltato; chi decide di farlo arbitrariamente incappa in una serie di conseguenze non solo legali, ma anche fiscali. In alcuni casi, infatti, si può arrivare anche al pignoramento dei beni per le somme non versate.
I soggetti beneficiari del mantenimento -nel caso di minori è sempre l’altro genitore- possono agire legalmente nei confronti dell’ex coniuge e genitore che senza giusta causa decide di non versare il mantenimento. L’azione legale per l’adempimento degli arretrati porta alla soluzione dei pignoramento dei beni nei confronti del soggetto inadempiente.
Per ottenere il pignoramento dei beni bisogna rivolgersi al tribunale e ottenere un decreto ingiuntivo oppure notificare direttamente il titolo esecutivo, rappresentato dall’accordo di negoziazione assistita, dal provvedimento del giudice, dall’atto di separazione o divorzio. Attenzione però perché le modalità di manovra cambiano a seconda di come si è giunti all’accordo di mantenimento; per esempio, in caso di accordo privato tra le parti per ottenere il pignoramento bisogna obbligatoriamente richiedere un decreto ingiuntivo del giudice.
In ogni caso, dopo un ultimo periodo eventualmente concesso al coniuge che deve il mantenimento per saldare il debito, si passa alla notifica dell’atto di precetto, un’ultima intimidazione con un termine fissato a non meno di 10 giorni. L’atto deve essere notificato tramite raccomandata a/r oppure pec e solo superato questo ultimo periodo di tempo, l’avvocato può passare a chiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento mobiliare -su conti correnti, titoli, veicoli ecc.- o immobiliare.
Un’altra opzione possibile è quello della vendita giudiziale. In questo caso però i tempi si allungano e spesso si ottiene un deprezzamento dei beni venduti; in ogni caso se la vendita eccede l’ammontare della somma da ottenere bisogna restituire la differenza al soggetto obbligato.
Il pignoramento dei beni non riguarda solo gli arretrati; se in fase di contenzioso il coniuge continua a non versare il mantenimento si può anche richiedere il sequestro dei beni così da evitare che il soggetto debitore possa disfarsene ed evitare così il pignoramento dei beni futuri.
Attenzione tutti questi scenari non valgono nel caso in cui il coniuge che deve il mantenimento è impossibilitato al pagamento. Resta comunque a quest’ultimo l’onere della prova e cioè dimostrare l’effettiva impossibilità al versamento.
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