Sono diversi gli studenti, i neolaureati o i professionisti di un settore che si dedicano a fornire servizio di assistenza allo studio per raggruppare un gruzzoletto o arrotondare lo stipendio: ma come devono essere dichiarate queste entrate?
L’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcune indicazioni circa gli obblighi fiscali di coloro che insegnano privatamente o forniscono servizi di assistenza allo studio. Purtroppo, la maggior parte delle persone che lavora in questo settore ignora che in alcuni casi si rende obbligatoria la Partita Iva.
Sono diverse le persone che mettono a frutto la loro conoscenza trasmettendola agli altri. Può trattarsi di studenti ancora in procinto di terminare un corso di studi, così come di neolaureati o professionisti che vogliono arrotondare lo stipendio. Anche gli insegnanti assunti in modalità part-time si prodigano spesso nel ricevere gli alunni privatamente fornendo loro assistenza. Le lezioni private sono inoltre incentivate dai numerosi annunci presenti online che testimoniano l’ampia richiesta del servizio, così come dalle piattaforme apposite che popolano il web e si pongono come tramite tra gli insegnanti e i potenziali alunni. Tuttavia, in questo scenario si menzionano di rado gli obblighi ai quali bisogna adempiere da un punto di vista fiscale. Ebbene, facciamo chiarezza in merito.
L’obbligo della Partita Iva subentra quando, come per ogni altra attività, la prestazione si svolge in maniera abituale e continuativa. Qualora il lavoro fosse episodico, non sarà necessaria la Partita Iva ma basterà regolarizzare la singola entrata con una ricevuta fiscale che riporti la marca da bollo di euro 2,00 per importi inferiori ai 77,47 euro. Per quanto riguarda questo settore, la legge non fornisce indicazioni circa un limite di reddito oltre il quale l’attività smetta di essere considerata occasionale: resta a discrezione del singolo ufficializzare la propria posizione quando le lezioni si protraggono per periodi di tempo più lunghi e coinvolgono diversi alunni. Il codice Ateco che interessa gli insegnanti privati è: 85.59.90. E’ bene considerare che tutte le prestazioni relative all’insegnamento di materie universitarie o materie delle scuole pubbliche sono esenti dal pagamento dell’Iva (l’esenzione andrà indicata in fattura con la dicitura: “esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, punto 20, del d.p.r. n. 633 del 1972″). Al superamento della soglia dei 5000 euro annui, andrà aperta una posizione presso la gestione separata INPS.
Al contrario, sono obbligati ad avere Partita Iva tutti i titolari di cattedra che impartiscono lezioni private e ripetizioni in orario extra scolastico. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la loro posizione in un appello dell’8 marzo 2024: un docente impiegato part-time che svolge ripetizioni per almeno 5/6 lezioni a settimana deve essere titolare di Partita Iva. La normativa stabilisce che venga applicata un’imposta sostitutiva (flat tax) di quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali.
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