Vincolo triennale: di cosa si tratta, cosa prevede il vigente statuto legislativo e quali sono le possibili deroghe.
L’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2017 e successive modifiche, introducono il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per i neoassunti ed è da ritenersi applicato anche ai neo assunti immessi in ruolo dell’ a.s. 2022-2023.
Più esattamente il vincolo in questione prevede che i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Vi sono tuttavia delle eccezioni a tale previsione legislativa: con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sul punto.
Attualmente l’istituto del vincolo triennale per i neo docenti ammessi al ruolo può essere derogato in presenza di alcune specifiche condizioni. La condizione necessaria per usufruirne sono due: la prima prevede che gli ammessi alla domanda di trasferimento, benché non siano decorsi tre anni dall’assunzione dell’impiego, si trovino in una delle situazioni descritte dai commi 5 e 6 della legge 104/92.
Mentre la seconda condizione che deve verificarsi è che tali situazioni siano intervenute dopo i bandi dei concorsi o dopo l’iscrizione al GAE o in GPS di prima fascia o, ancora, negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia. Mentre non possono presentare domanda di trasferimento i docenti neo ammessi in ruolo con vincolo triennale beneficiari dell’art. 21 della Legge 104/92.
Quindi, come anticipato, possono produrre domanda di trasferimento i neo assunti beneficiari del comma 5 e i beneficiari del comma 6 dell’art.33 della Legge 104/92. Per cui, rispettivamente, tale beneficio può essere esteso a tutti coloro che ottenuto il titolo si trovino in condizione di grave disabilità o che assistono, in modo continuativo e permanente persona con handicap in situazione di gravità, in qualità di parente o affine entro il secondo grado. Inoltre, la persona con disabilità non deve essere ricoverata a tempo pieno e deve trattarsi del coniuge, della parte di unione civile, del convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
Specifichiamo comunque che, in linea di massima, salvo deroghe eventualmente previste dal contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, durante i tre anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/ utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Le dichiarazioni del ministro Valditara sulla violenza di genere e l'immigrazione scatenano polemiche, evidenziando la…
Amazon anticipa il Black Friday con sconti imperdibili, tra cui la Smart TV Samsung UE55DU7190UXZT…
La dirigente scolastica Tina G. denuncia il preoccupante fenomeno delle foto alle targhe dei docenti,…
Scopri tre monitor 4K ideali per il gaming: l'ASUS ROG Strix XG27UCS per prestazioni premium,…
L'ossessione per i social media e lo "sharenting" sollevano preoccupazioni sulla salute mentale dei giovani,…
Scopri l'offerta di Amazon per un kit di luci LED controllabili tramite app a soli…