È sempre necessario risiedere presso la stessa dimora del disabile da assistere? Approfondiamo l’istituto della dimora temporanea per la Legge 104.
La normativa relativa all’assistenza di un disabile grave prevede che per ottenere il congedo straordinario sussista la condizione di convivenza con l’assistito presso la stessa residenza. Tuttavia è possibile anche avvalersi della cosiddetta dimora temporanea: è un istituto applicabile al congedo previsto dalla Legge 104 che consente di fruire del beneficio senza che l’assistente sposti la propria dimora.
L’istituto della dimora temporanea può essere ottenuto per un massimo di 12 mesi, a differenza dei 24 previsti dall’agevolazione con procedura ordinaria, oltre i quali lo spostamento della residenza dell’assistente presso il disabile grave diventerà obbligatorio, se risulterà necessario proseguire con le cure assidue e continuative a beneficio del proprio caro.
Per ottenere l’istituto, l’assistente deve presentare all’ufficio anagrafe del Comune di residenza dell’assistito una richiesta di iscrizione nei registri della cosiddetta popolazione temporanea, includendo le motivazioni ed allegando la documentazione di riconoscimento personale, come carta d’identità e codice fiscale, in corso di validità. Una volta poi ottenuta la certificazione da parte del Comune, ecco che l’assistente può procedere con l’avanzamento della domanda per il congedo Legge 104, da presentare all’INPS.
I casi in cui non è richiesta la residenza con il disabile grave in base alla normativa vigente
Ci sono casi, tuttavia, in cui la residenza presso la stessa dimora non è obbligatoria: ad esempio, nelle circostanze in cui sia il genitore a garantire l’assistenza nei confronti del figlio disabile grave, la normativa prevede che non occorra dimostrare la convivenza né risiedere nello stesso Comune per ottenere il congedo straordinario della Legge 104.
Inoltre, se assistente ed assistito risiedono nello stesso Comune e vivono presso lo stesso stabile, accatastato allo stesso numero civico, anche nel caso in cui dimorino in interni diversi e non siano conviventi presso lo stesso immobile ecco che non dovranno effettuare le procedure di richiesta di dimora temporanea per ottenere il congedo.
Per maggiori informazioni ed in caso di necessità di ulteriori chiarimenti, è consigliabile contattare gli uffici anagrafici del Comune di residenza del proprio caro disabile o, in alternativa, visitare il portale istituzionale dell’INPS o recarsi fisicamente presso uno degli sportelli attivi sul territorio, in modo da prendere visione delle normative ed istruzioni per effettuare le procedure necessarie per ottenere il congedo straordinario.