Cosa dice la legge in merito ai giorni di malattia quando si tratta di ricoveri ospedalieri? Te lo spieghiamo noi.
Nel contesto lavorativo, la gestione delle assenze per malattia è un tema cruciale sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Tra le situazioni da valutare vi sono i giorni di ricovero ospedaliero, soprattutto quando non rientrano in terapie salvavita. Ma come vengono trattate queste assenze ai fini del comporto e quale impatto hanno sul trattamento economico del dipendente?
L‘articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020 costituisce il riferimento normativo per comprendere la disciplina delle assenze per malattia. In particolare, si evidenzia che i giorni di ricovero ospedaliero, a differenza delle terapie salvavita, sono inclusi nel conteggio delle assenze per malattia per determinare il periodo di comporto. Questo principio fornisce una base per gestire le assenze dovute a situazioni di salute che richiedono cure ospedaliere senza essere direttamente legate a terapie salvavita.
Va notato che la normativa vigente, rappresentata dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, stabilisce che nei primi 10 giorni di assenza per malattia, al dipendente spetta solamente il trattamento economico fondamentale. Questo significa che durante questo periodo non sono previste indennità, emolumenti o trattamenti accessori. Tuttavia, esistono delle eccezioni e delle situazioni che godono di una disciplina di maggior favore, tra cui le assenze per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero e il periodo di convalescenza successivo al ricovero, day hospital e le assenze dovute a patologie gravi che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Il paragrafo 10 dell’articolo 19 del CCNL individua specifiche lettere (a, b, c, d, e) che determinano i casi in cui si applicano le eccezioni al principio generale di trattamento economico. Quindi, per un dirigente assente per ricovero ospedaliero, il trattamento economico varierà a seconda delle circostanze considerate.
La lettera a) fa riferimento al caso in cui il dirigente sia assente per malattia non superiore a 3 giorni. In questo scenario, spetterà il trattamento economico fondamentale senza indennità. Invece la lettera b) copre il periodo di malattia che si estende da 4 a 20 giorni. Anche in questo caso, il dirigente riceverà il trattamento economico fondamentale, ed avrà un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Per il periodo di malattia compreso tra 21 e 40 giorni (lettera c), oltre al trattamento economico fondamentale, l’indennità salirà al 50% della retribuzione. Ed ancora la lettera d) riguarda il periodo di malattia da 41 a 60 giorni. Oltre al trattamento economico fondamentale, il dirigente riceverà un’indennità pari al 75% della retribuzione. Infine, la lettera e) copre il periodo di malattia superiore a 60 giorni. In questa fase, oltre al trattamento economico fondamentale, il dirigente riceverà un’indennità del 100% della retribuzione.
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