Lavoro, i giorni di ricovero in ospedale rientrano nelle assenze per malattia? La risposta

Cosa dice la legge in merito ai giorni di malattia quando si tratta di ricoveri ospedalieri? Te lo spieghiamo noi. 

Nel contesto lavorativo, la gestione delle assenze per malattia è un tema cruciale sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Tra le situazioni da valutare vi sono i giorni di ricovero ospedaliero, soprattutto quando non rientrano in terapie salvavita. Ma come vengono trattate queste assenze ai fini del comporto e quale impatto hanno sul trattamento economico del dipendente?

cosa dice la legge dei giorni di malattia per ricovero
Cosa dice il CCNL per i giorni di malattia per ricovero – Codiciateco.it

L‘articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020 costituisce il riferimento normativo per comprendere la disciplina delle assenze per malattia. In particolare, si evidenzia che i giorni di ricovero ospedaliero, a differenza delle terapie salvavita, sono inclusi nel conteggio delle assenze per malattia per determinare il periodo di comporto. Questo principio fornisce una base per gestire le assenze dovute a situazioni di salute che richiedono cure ospedaliere senza essere direttamente legate a terapie salvavita.

Cosa dice la legge

Va notato che la normativa vigente, rappresentata dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, stabilisce che nei primi 10 giorni di assenza per malattia, al dipendente spetta solamente il trattamento economico fondamentale. Questo significa che durante questo periodo non sono previste indennità, emolumenti o trattamenti accessori. Tuttavia, esistono delle eccezioni e delle situazioni che godono di una disciplina di maggior favore, tra cui le assenze per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero e il periodo di convalescenza successivo al ricovero, day hospital e le assenze dovute a patologie gravi che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Il paragrafo 10 dell’articolo 19 del CCNL individua specifiche lettere (a, b, c, d, e) che determinano i casi in cui si applicano le eccezioni al principio generale di trattamento economico. Quindi, per un dirigente assente per ricovero ospedaliero, il trattamento economico varierà a seconda delle circostanze considerate.

trattamento economico per i giorni di malattia
I trattamenti economici per malattia variano in base ai giorni – Codiciateco.it

La lettera a) fa riferimento al caso in cui il dirigente sia assente per malattia non superiore a 3 giorni. In questo scenario, spetterà il trattamento economico fondamentale senza indennità. Invece la lettera b) copre il periodo di malattia che si estende da 4 a 20 giorni. Anche in questo caso, il dirigente riceverà il trattamento economico fondamentale, ed avrà un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Per il periodo di malattia compreso tra 21 e 40 giorni (lettera c), oltre al trattamento economico fondamentale, l’indennità salirà al 50% della retribuzione. Ed ancora la lettera d) riguarda il periodo di malattia da 41 a 60 giorni. Oltre al trattamento economico fondamentale, il dirigente riceverà un’indennità pari al 75% della retribuzione. Infine, la lettera e) copre il periodo di malattia superiore a 60 giorni. In questa fase, oltre al trattamento economico fondamentale, il dirigente riceverà un’indennità del 100% della retribuzione.

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