Abitare in un condominio significa adempiere a delle spese che possono includere anche eventuali ristrutturazioni edilizie. Ma cosa succede in caso di mancata disponibilità economica per pagare quanto dovuto?
In caso di necessità, un’assemblea condominiale può votare a favore dell’avvio di lavori di ristrutturazione edilizia. Ma cosa succede nel caso in cui un condomino non abbia la possibilità economica per adempiere alle spese dovute?
Non sempre è detto che qualcuno possa ottenere dei sussidi economici destinati a queste opere nello specifico. La situazione si rende dunque delicata e complessa, meritevole di un’analisi più approfondita. Chiariamo innanzitutto che la legge stabilisce un principio di autoresponsabilità, pertanto ogni cittadino è tenuto a far sì che il proprio patrimonio e le proprie capacità di spesa siano coerenti. Chi vive in un appartamento all’interno di un condominio sa che dovrà versare spese ordinarie e spese straordinarie. Fortunatamente, esistono delle scappatoie alle quali aggrapparsi per evitare il pagamento di spese di ristrutturazione.
Spese di ristrutturazione del condominio: come evitarle
Stando a quanto stabilito dalla legge, la maggioranza condominiale non ha la facoltà di abusare della propria posizione dominante per imporre una spesa ad una minoranza per la quale risulta essere insostenibile. Si tratterrebbe di “abuso del diritto”: ne consegue che la delibera può essere impugnata entro 30 giorni dalla data della votazione da parte di chi si è astenuto o è stato assente all’assemblea. Un giudice può intervenire in caso di eccesso di potere della maggioranza, ossia quando le decisioni adottate non tutelano l’interesse di tutti e possono danneggiare parte dei condomini.
Affinché l’intervento possa essere messo in atto, devono esserci alcuni presupposti: comportamenti persecutori da parte della maggioranza verso la minoranza; la dimostrazione che la delibera è stata adottata per scopi che vadano oltre gli interessi del condominio, generando situazioni di pregiudizio per la collettività e abuso verso una minoranza.
Quando vengono attestate innovazioni gravose o voluttuarie, la legge accetta che non si paghino le spese per la ristrutturazione del condominio: significa che in caso di opere dal costo troppo elevato rispetto al reale valore della proprietà o non indispensabili per la conservazione del condominio, un condomino ha la facoltà di esimersi dal parteciparvi, venendo poi escluso dall’usufruire del bene per il quale è avvenuta la spesa. Ad esempio, nel caso di una piscina o un campo da tennis, un condomino può esimersi dal pagamento, tuttavia gli sarà vietato usufruire del bene. Al contrario, in caso di spese necessarie ed indispensabili come la ristrutturazione del tetto o l’installazione di un nuovo ascensore, non è possibile che un condomino scelga di restarne fuori.
Un’altra occasione per non pagare la spesa straordinaria del condominio può essere data dalla possibilità di dimostrare che l’assemblea sia viziata: è il caso di spese ripartite nel modo sbagliato, mancata convocazione alla riunione, errate procedure, mancanza di un fondo dove accantonare le quote per il lavoro edile ecc. In questo caso ci si può opporre alla delibera entro 30 giorni dalla sua adozione. E’ bene ricordare che, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali per le quali non esistono obiezioni o vie d’uscita, l’assemblea può agire legalmente contro il condomino e procedere con il pignoramento dei beni mobili e immobili.