Cosa succede se si sbaglia l’Iban di un bonifico? Come si può, se si può, ottenere un risarcimento? La pronuncia della Cassazione e tutto quello che c’è sapere.
Un’istituto bancario che esegue il pagamento ad un destinatario diverso a causa di un errore nella scrittura dell‘Iban deve risarcire chi ha disposto il bonifico a meno che non di mostri di aver adottato tutte le cautele possibili per scongiurare l’errore.
Lo spiega bene Il Sole 24 Ore basandosi sulla sentenza 17415 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricordo di un istituto di credito condannato dalla giustizia ordinaria a versare 40mila euro alla curatela di una società, al cui titolare era destinato un bonifico proprio da 40mila euro e mai giunto a causa appunto di un errore della scrittura dell’Iban corrispondente. Per Corte Suprema, in assenza di una responsabilità contrattuale, dato che il titolare non aveva un conto corrente presso l’intermediario, si applicano le regole del diritto comune e non quelle che disciplinano il pagamento del mercato interno.
Secondo la Corte, nello specifico, si applica la teoria del “contratto sociale qualificato” nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione erronea dell’Iban.
Errore nella dicitura dell’Iban, gli obblighi dell’intermediario e l’onere della prova
Secondo i giudici della Corte sulla banca grava l’obbligo professionale di tutelare tutti i soggetti coinvolti al buon fine dell’operazione. Per questo motivo il beneficiario che non ha potuto godere dell’importo spettante può rivalersi sull’intermediario, cioè la banca, invocandone la responsabilità extra-contrattuale.
È importante sottolineare però che secondo la Cassazione che tra gli obblighi imputabili all’intermediario ci sia quello di controllare sempre che le informazioni fornite siano corrette, questo perché costringerebbe gli intermediari ad adottare un altro sistema di pagamento, diverso dal SEPA, e che sia appunto in grado di rivelare l’errore il che comporterebbe anche un onere troppo gravoso e contrario ai principi di efficienza e velocità di pagamento sanciti a livello comunitario.
Le responsabilità entrano in gioco solo in un secondo momento quando, cioè l’intermediario sia venuto a conoscenza, in qualsiasi modo, dell‘incoerenza dei dati ricevuti dall’utente e abbia comunque concretizzato il pagamento errato. In altre parole, sta in capo all’intermediario la responsabilità di aver portato a termine l’operazione anche un volta scoperto l’errore. Solo in questo caso ci si può rivalere sulla banca.
Anche l’onere della colpa è in capo all’intermediario che, per essere ritenuto esente da ogni colpa, deve dimostrare di aver eseguito l’operazione attraverso il sistema automatizzato SEPA che di fatto rende l’intermediario non colpevole.
Questione privacy
Un altro punto su cui si sofferma la Corte Suprema riguarda il diritto alla privacy invocato dai giudici d’Appello in merito alla necessità da parte della banca di fornire, qualora sia effettivamente necessario, i dati del beneficiario che ricevuto erroneamente l’accredito.
Per i giudici ermellini sta all’intermediario la responsabilità di fornire i suddetti dati anagrafici per permettere al soggetto creditore di esercitare un’azione di rivalsa per l’ottenimento della somma spettante.