Se al momento hai dei debiti irrisolti, è bene tenersi aggiornati sulle normative che regolano l’ipoteca dell’immobile: capiamo nel dettaglio cos’è e quale importo può farla scattare.
L’ipoteca di un immobile è funzionale ai fini del pignoramento ma non sempre si rivela necessaria. Serve ad evitare che l’immobile di proprietà di colui che detiene dei debiti possa essere venduto o donato a terzi prima del pignoramento. In un contesto simile, l’ipoteca assicura che, anche in caso di cessione della proprietà, il bene possa comunque essere sottoposto ad esecuzione forzata.
Capiamo, nel concreto, quando si sceglie di mettere un’ipoteca su una casa, un terreno o ogni altra sorta di fabbricato. Facciamo dunque un passo indietro e procediamo in ordine affinché tutto sia chiaro e si possa evitare una simile conseguenza.
Partendo dall’inizio, chiariamo il fatto che l’ipoteca è un’iscrizione nei registri pubblici immobiliari avanzata dal creditore riguardo l’immobile di proprietà della persona in debito con lui. Trattandosi di registri pubblici, tutti possono ottenere un certificato catastale sul fabbricato e prendere nota dello stato attuale delle cose. Questo rende fondamentale, per chi deve acquistare casa, recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e richiedere una visura dell’immobile prima di procedere con le pratiche. A tal proposito, vedi se ci si può tirare indietro nel processo d’acquisto se si scopre della presenza di un’ipoteca solo a pratiche iniziate.
L’ipoteca funge da garanzia per il creditore. La sua presenza non impedisce la vendita o la donazione del bene, tuttavia lo rende pignorabile qualora il vecchio proprietario non dovesse adempiere alla sua obbligazione, indipendentemente dal fatto che ci sia stato un passaggio di proprietà. Ancora, l’ipoteca consente al creditore di potersi soddisfare con parte del ricavato dalla vendita dell’immobile.
Nonostante la certezza che un’ipoteca garantisce al creditore, non tutti possono iscriverla. Può farlo solo chi è in possesso di un titolo esecutivo, quindi di un documento che sancisce ufficialmente la presenza e l’ammontare del debito. Parliamo, ad esempio, di sentenze di condanna al pagamento di denaro, decreti ingiuntivi notificati e senza opposizione nei primi 40 giorni, cambiali e assegni, contratti di mutuo stipulati in presenza di notai, cartelle esattoriali, attestati di credito SIAE. Al contrario, non costituiscono un titolo esecutivo le bollette, i contratti, le fatture, le promesse di pagamento e le bolle di accompagnamento.
Dunque, prima di poter agire, un creditore deve procurarsi un titolo esecutivo valido. Successivamente, potrà seguire una particolare procedura telematica dal prezzo variabile sulla base dell’importo del credito, facendo richiesta al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari. Non è necessario dare un preavviso dell’ipoteca al debitore. Dovrà farlo invece l’Agente per la riscossione esattoriale (come l’Agenzia delle Entrate Riscossione) che dovrà iscrivere l’ipoteca solo dopo non meno di 30 giorni dall’avvertimento.
Non esiste un importo minimo per l’iscrizione di un’ipoteca. Un creditore può iscriverla anche in caso di debito di poche centinaia di euro. Solamente in caso di omesso pagamento di una cartella esattoriale, l’ipoteca non può essere iscritta per un debito inferiore a 20.000 euro. Non c’è limite sulla tipologia di bene sul quale mettere l’ipoteca, ma di norma un creditore procede iscrivendola su quello con più probabilità di essere venduto.
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