Invio fattura, quali sono i tempi da rispettare secondo la normativa. Che cosa succede in caso di ritardo nella procedura.
Ormai la forma cartacea della fattura non esiste più. È diventata ormai solo un ricordo del passato. Infatti dal 1° gennaio di quest’anno anche i cosiddetti forfettari, in anticipo sulla tabella di marcia annunciata in passato, sono tenuti all‘invio della forma elettronica della fattura attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Senza addentrarci nella descrizione del nuovo Sistema, si può dire che la tempistica della fatturazione è cambiata in modo definitivo e che le scadenze devono essere seguite per evitare conseguenze fastidiose. Secondo la legge la fattura si considera emessa al momento della sua consegna, trasmissione, spedizione o messa a disposizione del committente.
Con il formato elettronico la data di emissione della fattura coincide generalmente con la data di invio attraverso il Sdi. La legge dà delle indicazioni molto precise al riguardo. Infatti secondo quanto disposto dal Decreto Legge Crescita (numero 34/2019) la fattura deve essere emessa e trasmessa al Sdi entro 12 giorni dalla data di vendita di beni o prestazione di servizi correlata al documento.
Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate indicano che occorre segnalare le date precise dell’operazione commerciale. La scadenza prevista di 12 giorni consente di affrontare le eventuali situazioni non comuni che possono incontrarsi. Esiste poi un altro tipo di fattura elettronica, la cosiddetta fattura elettronica differita. Questa deve essere accompagnata da un altro documento.
Si parla del documento di trasporto (per la vendita di beni). Per l’esecuzione di servizi, la fattura differita è accompagnata dalla documentazione di descrizione dei servizi resi nello stesso mese per lo stesso committente. La fattura elettronica differita deve avere un codice identificativo particolare il “tipo documento” TD24 e includere un documento che contenga la sintesi di tutte le operazioni. La fattura elettronica differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione.
In genere la fattura deve essere emessa in coincidenza con l’effettuazione della transazione commerciale. In base al tipo di transazione si determina il momento dell’effettuazione. Per la cessione di beni immobili il momento è la stipula del contratto; per la cessione di beni mobili è la consegna; per la prestazione di servizi è il pagamento del compenso. Ci sono anche fatture anticipate, con l’emissione che coincide con lo svolgimento dell’operazione e che ha rilievo ai fini IVA. La spedizione allo Sdi deve avvenire entro 12 giorni dalla data di riferimento.
In caso di ritardo di emissione della fattura c’è una sanzione, calcolata sull’importo dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentata (il minimo sono 500 euro, con un rapporto tra il 90 e il 180% dell’imposta). Se il ritardo non ha influenza sulla liquidazione del tributo, si tratta per l’Agenzia delle Entrate di una violazione formale con sanzione tra i 250 e i 2mila euro.
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