Pensione, debiti che non causano il pignoramento. Quando si può tirare un sospiro di sollievo. Una breve panoramica.
Purtroppo non è impossibile che anche un trattamento pensionistico sia sottoposto a pignoramento. Si tratta di una situazione incresciosa, ma che non può essere evitata in determinata circostanze. Eppure le legge prevede anche delle condizioni nelle quali il pignoramento non può essere effettuato.
Una decisione legislativa che ha modificato la procedura di pignoramento di trattamenti pensionistici. In questo modo si garantisce il mantenimento di uno standard minimo per il soggetto coinvolto, che consente la conservazione di un livello economico dignitoso. Questo minimo vitale, garantito dalla legge, si calcola in una maniera determinata nel caso di difficoltà finanziarie del pensionato. Vediamo ora i dettagli.
Pensione, debiti che non intaccano il minimo vitale
Come detto, l’introduzione di un minimo vitale fa sì che il pensionato possa avere la garanzia di conservare almeno una parte del suo assegno mensile. È il Codice di procedura civile a indicare la soglia sotto la quale le procedure di pignoramento non sono applicabili.
Questo minimo vitale corrisponde al doppio dell’assegno sociale erogato con il suo importo massimo. Una pensione che non raggiunge questa somma non può essere pignorata. La aprte eccedente, invece, è pignorabile in misura pari al 20 per cento, dunque entro i limiti del quinto. Nell’anno in corso, l’assegno sociale minimo è di 534,41 euro che moltiplicata per due dà 1.068,82 euro.
Nel caso di una pensione che arriva a 800 dire si può dire con certezza che non verrà pignorata. Invece con un trattamento di 2.000 euro, la differenza tra quest’ultima cifra e 1.068,82 è pignorabile di un quinto, cioè il 20 per cento di 931,18 ogni mese. Ci sono poi altre regole generali da ricordare per quanto riguarda i pignoramenti delle pensioni per debiti.
I debiti nei confronti del Fisco sono pignorabili nelle misure seguenti: un decimo per le pensioni fino a 2.500 euro; un settimo per le pensioni tra 2.5001 e 5.000 euro; un quinto per i trattamenti oltre i 5mila euro. Altro dato da sottolineare la non pignorabilità dell’assegno di accompagnamento.
Mentre per la pensione di invalidità spetta al tribunale stabilire la misura del pignoramento, sulla base delle esigenze del debitore e tenendo conto delle linee generali appena elencate. Per riassumere si ricorda che solo la parte eccedente il doppio dell’assegno sociale può essere sottoposta a pignoramento. Questo deve comunque seguire la procedura. Il creditore deve prima notificare la sentenza o il decreto ingiuntivo.
Questo non è necessario in caso di assegni, cambiali o mutui stipulati dal notaio. Poi è necessario l’invio dell’atto di precetto con l’invito di pagamento entro 10 giorni. Solo a questo punto c’è l’atto di pignoramento. Spetta poi al giudice accertare la regolarità dell’iter seguito e autorizzare l’accredito della somma al creditore.