È possibile non pagare il notaio e le imposte di donazione grazie alle novità in materia di dichiarazione di successione
A seguito della riforma fiscale e dopo che la Cassazione ha espresso nuovi orientamenti interpretativi, i cittadini che vogliono comprare casa per i propri figli o lasciarne una in eredità, possono godere di alcuni vantaggi. Si tratta di un alleggerimento fiscale per chi vuole intestare un bene o trasferirlo ai propri eredi.
Un principio stabilito dalla Cassazione (sentenza sentenza n. 483/2024 dell’8 gennaio 2024) è che si può realizzare senza un notaio, ma dopo che sia trascorsi vent’anni anni dalla concessione in prestito della casa al donatario. Così un genitore voglia trasferire il proprio immobile al figlio, potrà concedergli il possesso e trascorso il suddetto periodo, potrà procedere attraverso l’accertamento dell’usucapione anche solo in un organismo di mediazione. Qui vediamo quali documenti servono per lasciare l’eredità.
Quando un genitore dà al figlio i soldi per comprare la casa, tecnicamente si chiama donazione indiretta, poiché non compra direttamente la casa per poi darla al figlio. Ancora la Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 ha detto no all’operato dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/2015) e ha stabilito che le donazioni informali e indirette non sono soggette a registrazioni; dunque non scontano l’imposta di registro. Nulla cambia per l’imposizione fiscale sull’atto di compravendita che si paga normalmente.
Per quanto riguarda il trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, non è soggetto a imposta quando è rivolto a far acquisire il controllo di diritto della società. In particolare non si paga imposta sulle successioni e donazione: in caso di aziende o di rami di esse, (ma se i donatari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni da quando avviene il trasferimento); in caso di quote sociali o azioni di società di capitali (con detenzione non inferiore ai cinque anni); e infine in caso di altre quote sociali, con lo stesso principio di detenzione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Inoltre c’è il principio di autoliquidazione, che viene già applicato alle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e alle tasse ipotecarie, viene esteso anche all’imposta sulle successioni. Significa che l’imposta sulle successioni sia liquidata direttamente dai soggetti tenuti al pagamento entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione.
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