Può capitare di restare senza punto di riferimento in merito al pagamento del canone di locazione, a causa dell’improvviso decesso del proprietario dell’appartamento: ebbene, come si agisce in questi casi?
Prendiamo in esame il caso specifico della morte del proprietario di un immobile dato in affitto ad un inquilino: quest’ultimo a chi è tenuto a versare la quota mensile del canone di locazione qualora eventuali parenti ed eredi del defunto fossero titubanti sull’accettare o meno la sua eredità? Considerando che la legge concede loro dieci anni di tempo per ponderare, può capitare che un locatore resti con l’ignoranza del sapere come muoversi.
Ebbene, da un punto di vista giuridico non esistono risposte chiare che possano sciogliere i nodi della questione. Il giusto comportamento da adottare può essere tratto in via interpretativa a seconda dei casi. Possiamo comunque asserire che vanno fatte delle considerazioni in merito a diritti e doveri del conduttore affinché non possa essere considerato moroso e rischiare lo sfratto.
A chi paga l’affitto l’inquilino se il proprietario di casa muore?
Va considerata innanzitutto la prosecuzione del contratto d’affitto per conto degli eredi del defunto. Nel momento in cui il proprietario dell’immobile muore, la proprietà ne viene donata a tutti gli aventi diritto, i quali non potranno modificare le condizione del contratto fino alla sua data di scadenza. Solo giunti al termine di validità degli accordi, i nuovi proprietari potranno scegliere se mantenerli invariati, se cambiarli o se interrompere il rapporto con l’inquilino. E’ bene considerare che, in quest’ultimo caso, gli eredi sono tenuti ad avvisare il locatore almeno 6 mesi prima della disdetta.
E’ importante tener conto anche del nuovo destinatario del canone di locazione: l’inquilino è tenuto a sapere che il versamento della quota ad un erede che non è ancora ufficialmente tale, può ritrovarsi a dover versare il canone una seconda volta, vedendosi annullata la prima. Qualora fossero presenti più coeredi, l’inquilino può versare l’affitto ad uno solo di essi, al quale spetterà poi il compito di dividere la quota con gli altri. Va sottolineato che colui che riscuote il canone compie un atto di tacita accettazione dell’eredità, pertanto non potrà più tornare indietro e rifiutarla per non farsi carico di eventuali debiti o complessità lasciati dal defunto. Questa conseguenza è valida solo qualora l’erede riscuotesse il denaro per utilizzarlo a proprio favore. Non è valida, invece, se riscuote la somma solo per accantonamento in attesa della definizione successoria.
Possiamo dunque concludere che, in caso di morte del proprietario dell’immobile, per il versamento dell’importo dell’affitto l’inquilino può rivolgersi ad un familiare per chiedere informazioni circa gli eredi che hanno effettivamente accettato il lascito. Solo questi ultimi potranno riscuotere il denaro. Per averne certezza, il locatore ha il diritto di richiedere una copia dell’atto di accettazione dell’eredità con firma del notaio o del cancelliere del Tribunale. La legge prevede che, nell’attesa di conoscere le identità degli eredi, l’inquilino tenga per sé la somma dovuta. Per evitare che questo comportamento venga scambiato per morosità, può metterlo per iscritto in una raccomandata a/r nella quale sollecita l’invio della documentazione di cui ha bisogno per conoscere l’identità della persona a cui dovrà versare il canone. Vedi, invece, cosa cambia in caso il proprietario decidesse di vendere l’immobile.