Quando si è eredi non si ricevono solo crediti ma anche eventuali debiti del defunto. In caso di rinuncia all’eredità cosa succede con questi ultimi?
Nel momento in cui una successione ha inizio, cioè quando il testamento del defunto è aperto e letto alla presenza degli eredi nominati, questi ultimi diventano titolari dei crediti loro assegnati dal lascito del testamentario.
Quello che non tutti sanno è che se il de cuius ha contratto debiti che non ha saldato prima di morire, gli eredi acquisiscono anche questi e hanno il dovere di saldarli. Tutto questo processo avviene nel momento in cui l’eredità è accettata, ma cosa succede ai debiti se invece l’erede decide di rinunciare alla sua parte di eredità? O per meglio dire, l’erede che ha rinunciato al suo diritto ereditario è comunque tenuto al pagamento dei debiti solo perché nominato nel testamento?
Sono due le ipotesi previste del nostro ordinamento e nel prossimi paragrafi le approfondiremo.
Rinuncia all’eredità e saldo dei debiti, cosa prevede l’ordinamento italiano
Il codice civile all’art. 754 specifica che: “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero“. Questo vuol dire, in parole più semplici, che nel momento in cui si accetta un eredità, gli eredi rispondono dei debiti personalmente e qualora questi siano molto alti possono andare ad intaccare non soltanto il patrimonio ricevuto in eredità, ma anche i propri beni personali.
Si tratta questa di una forma di tutela nei confronti dei creditori che possono avvalersi sugli eredi per saldare il debito. Tuttavia l’ordinamento italiano prevede anche delle fattispecie che permettono la tutela degli eredi stessi o quanto meno del loro patrimonio personale.
Da una parte c’è la rinuncia all’eredità. Per cui non si ricevono crediti ma si diventa estranei anche agli eventuali debiti contratti dal de cuius in vita. Questo vuol dire che l’erede rinunciatario non è tenuto al pagamento del debito del defunto e neanche delle cartelle esattoriali. La rinuncia all’eredità deve essere espressa entro i 10 anni dalla morte del defunto.
L’accettazione con beneficio di inventario
L’altro caso previsto è quello dell’accettazione dell’eredità ma con beneficio di inventario. In questo particolare caso, come lascia intendere il nome, si accetta l’eredità e quindi si è tenuti al pagamento degli eventuali debiti presenti, tuttavia si parla di una responsabilità limitata dell’erede. Questo perché nel caso in cui il saldo dei debiti non è effettuato il creditore può eventualmente avvalersi solo sull’eredità ricevuta e non sul patrimonio personale dell’erede. L’accettazione con beneficio di inventario ha infatti la particolarità di tenere separati i due beni, quello personale e quello ereditario.
Al momento di una successione è quindi bene considerare i vari pro e contro e prima di accettare si può richiedere un inventario e determinare gli attivi (bene ereditati) e i passivi (i debiti) per capire quale direzione intraprendere.